Demansionamento e art 2103 c.c.: illecito permanente e fungibilità delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11870 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento, la condotta datoriale di adibizione a mansioni inferiori integra un illecito permanente, perché l’offesa al diritto alla professionalità si protrae nel tempo per effetto del volontario mantenimento dell’adibizione, che cessa solo con un nuovo atto di esercizio dello ius variandi. Ne deriva che la valutazione di liceità va compiuta con riferimento alla disciplina vigente giorno per giorno e che la nuova formulazione dell’art. 2103 cod. civ., introdotta dall’art. 3 d.lgs. n. 81/2015, trova applicazione ex nunc, senza violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ., per la frazione di condotta successiva al 24.06.2015. Il nuovo testo dell’art. 2103 cod. civ. è applicabile anche quando il contratto collettivo non articoli la categoria legale in più livelli professionali, essendo sufficiente che le nuove mansioni siano riconducibili alla medesima categoria legale. Resta necessario, invece, l’accertamento in concreto della riconducibilità delle nuove mansioni alla categoria di inquadramento di appartenenza, con raffronto tra le declaratorie contrattuali.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di una banca dal 1992 e inquadrata come quadro direttivo, era stata assegnata al servizio crediti presso la direzione generale e, dal dicembre 2011, aveva ricoperto l’incarico di responsabile dell’ufficio segreteria fidi. Con lettera del 04.12.2013 era stata trasferita a una succursale periferica, dapprima come vice reggente e poi come responsabile operativo.

La lavoratrice aveva adito il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del demansionamento, la reintegrazione nelle precedenti mansioni e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva ridotto il danno e negato la reintegrazione, applicando la nuova disciplina dell’art. 2103 cod. civ. al periodo successivo all’entrata in vigore della novella. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della natura dell’illecito, posta dal ricorso principale. La ricorrente sosteneva che il demansionamento costituisse illecito istantaneo a effetti permanenti, con conseguente inapplicabilità della novella del 2015. Il motivo è infondato: la Corte consolida l’orientamento secondo cui la condotta datoriale integra un illecito permanente, richiamando i propri precedenti e il criterio distintivo tra illecito permanente e illecito istantaneo a effetti permanenti.

Il criterio è netto: l’illecito permanente ricorre quando la situazione antigiuridica viene instaurata dalla condotta iniziale e mantenuta nel tempo, richiedendosi un ulteriore atto, contrario al precedente, per rimuoverla. L’adibizione a mansioni inferiori si traduce in un’assegnazione destinata a protrarsi nell’ambito di un rapporto di durata, cui il dipendente è tenuto giorno per giorno fino a un nuovo atto di ius variandi. Irrilevante è che l’atto datoriale sia unico, perché quello è solo l’atto iniziale della situazione antigiuridica.

Da tale qualificazione discende l’applicazione ex nunc del nuovo art. 2103 cod. civ. alla condotta che prosegue dopo il 24.06.2015, senza alcuna lesione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ.. Il legislatore del 2015 non ha disciplinato solo gli effetti dello ius variandi, ma ha dettato una nuova regolamentazione della fattispecie, integrata dalla volontaria decisione datoriale di mutare e mantenere mutato l’oggetto della prestazione.

La Corte esamina poi, con il secondo motivo, il tema della fungibilità delle mansioni. La tesi della ricorrente, secondo cui la nuova norma non sarebbe applicabile quando il ccnl non articola la categoria legale in più livelli professionali, è infondata. L’uso della congiunzione “e” nell’art. 2103, primo comma, cod. civ. sta solo a significare che, se il ccnl prevede più livelli professionali, lo ius variandi è legittimo solo se le nuove mansioni appartengano alla stessa categoria legale e allo stesso livello. Se invece il ccnl prevede solo livelli economici differenziati, il potere resta esercitabile purché le mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

La censura sub b) è invece fondata: la Corte territoriale ha omesso di verificare, mediante il raffronto con le declaratorie, se le mansioni di vice reggente e responsabile operativo rientrassero nella categoria dei quadri direttivi o nella terza area professionale impiegatizia. Qualora riconducibili a quest’ultima, la illegittimità delle nuove mansioni sussisterebbe anche dopo il 24.06.2015. La sentenza impugnata è cassata con rinvio, limitatamente al periodo successivo al 24.06.2015; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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