Rinuncia al ricorso e definizione agevolata: estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15304 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata dal contribuente e corredata dalla prova dell’integrale pagamento di quanto dovuto in ragione della definizione agevolata delle cartelle emesse a seguito dell’atto impositivo impugnato, determina l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. In ragione della definizione agevolata non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la C.T.R. Toscana, sezione staccata di Livorno, aveva rigettato il suo appello, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Per l’anno di imposta 2005 l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi accertati mediante l’applicazione dello studio di settore, rilevando uno scostamento rispetto ai ricavi dichiarati e riconducendo l’attività di impresa a un diverso cluster.
Nelle more del giudizio di legittimità la società ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dal rappresentante legale, dichiarando di aver aderito alla c.d. rottamazione-bis e di aver pagato quanto dovuto. L’Avvocatura erariale si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, non avendo proposto tempestivo controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorrente, con nota debitamente sottoscritta e comunicata all’Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La dichiarazione è corredata dalla documentazione che prova l’integrale pagamento di quanto dovuto in ragione della definizione agevolata delle cartelle emesse a seguito dell’atto impositivo impugnato.
Su queste premesse, e stante l’espressa rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto. Il Collegio precisa che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza alcuna ulteriore statuizione.
La Corte affronta poi la questione del contributo unificato. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato. Tale misura è applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Il Collegio sottolinea come la misura abbia natura lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La definizione agevolata della controversia, dunque, non integra alcuno dei casi tipici che giustificano l’imposizione del doppio contributo.
Il principio richiama l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1420 del 18.01.2022). Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio, con le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Nota della Redazione
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