Controllo concomitante metropolitane: linee comuni e collaborazione tra Collegio e Sezioni regionali (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 9 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il Collegio del controllo concomitante, in composizione integrata dai Presidenti delle Sezioni regionali di volta in volta interessate, approva le modalità della collaborazione operativa, le procedure, i criteri metodologici e le linee comuni dei controlli da svolgere congiuntamente ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di presidenza. Il modello collaborativo tra Collegio centrale e Sezioni regionali risponde all’esigenza di assicurare rapidità ed efficienza di una funzione anticipatoria e predittiva, finalizzata a intercettare e prevenire gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. L’attività istruttoria si ispira al principio di non aggravamento, valorizza i sistemi informativi istituzionali e si svolge nel rispetto del contraddittorio. Il controllo non si esaurisce nelle valutazioni di mera legittimità e regolarità finanziaria, ma è diretto all’adozione di correttivi in corso d’opera, anche mediante raccomandazioni e avvisi.
Il Fatto
Con nota prot. CCC n. 130 del 5 febbraio 2025, il Collegio del controllo concomitante ha trasmesso a tutte le Sezioni regionali di controllo la Programmazione 2025. Il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria e il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Lombardia hanno manifestato interesse all’adozione delle modalità procedimentali previste dall’art. 2 della deliberazione n. 272 del 2021 del Consiglio di presidenza, che consente al Collegio, in composizione integrata, di stabilire le modalità della collaborazione operativa con le altre Sezioni.
Collegio e Sezioni regionali hanno quindi concordato di procedere congiuntamente al controllo concomitante del progetto “Metropolitane nelle grandi aree urbane”, inserito sia nella programmazione centrale sia in quelle regionali. Il Presidente ha convocato il Collegio in composizione speciale per definire linee comuni, criteri metodologici, collaborazione operativa e procedure del controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto i principi generali del controllo concomitante, già affermati dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 29 del 21 luglio 2009 e precisati con la deliberazione n. 1 del 22 febbraio 2022. La funzione assicura un’azione propulsiva e acceleratoria delle attività amministrative, finalizzata al corretto impiego delle risorse, molte delle quali provenienti dall’Unione europea, e volta a intercettare e prevenire gravi irregolarità gestionali.
Le linee comuni individuano l’obiettivo del controllo nell’anticipazione delle scadenze intermedie e delle devianze gestionali, attraverso l’individuazione di indici di anomalia e di rischio. Il Collegio sottolinea l’importanza del modello collaborativo e del coordinamento interno all’Istituto, in coerenza con la deliberazione n. 61/SSRRCO/INPR/2024 del 19 dicembre 2024 delle Sezioni riunite. L’indagine verificherà ritardi, inefficienze e disfunzioni gestionali, non limitandosi alle valutazioni di mera legittimità e regolarità finanziaria, anche tramite momenti di confronto con i soggetti interessati.
I criteri metodologici comportano verifiche puntuali dei cronoprogrammi e del raggiungimento degli obiettivi intermedi, orientate a far emergere gravi irregolarità, livelli di performance inadeguati o ritardi ingiustificati, da segnalare inizialmente mediante raccomandazioni o avvisi. Il Collegio valorizza il principio di non aggravamento istruttorio e il ricorso ai sistemi informativi istituzionali, quali SICR o BDAP. Il contraddittorio è assicurato attraverso richieste istruttorie, audizioni o visite in loco, sempre verbalizzate.
La collaborazione operativa prevede che il Collegio svolga l’indagine verso l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, mentre le Sezioni regionali effettuino approfondimenti verso la Regione, le altre amministrazioni pubbliche e gli organi di governance territoriali. Le acquisizioni sono condivise tra i magistrati istruttori, che concordano i successivi step. In caso di criticità comuni, i magistrati inviano un’unica relazione di deferimento ai Presidenti competenti e al Presidente del Collegio, che convoca l’adunanza a composizione integrata.
Quanto agli esiti, nei casi previsti dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020, il Collegio approva una deliberazione di accertamento delle criticità, seguita, per le amministrazioni centrali, da una deliberazione del Collegio a composizione ordinaria per l’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale ex art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001; per Regioni ed enti locali, la Sezione regionale adotta la conseguente deliberazione. Se le criticità non superano la soglia di gravità, il Collegio approva una deliberazione di accertamento con le misure di autocorrezione e ne verifica successivamente l’adozione. In assenza di criticità, i magistrati propongono congiuntamente una delibera di accertamento dello stato di attuazione dell’intervento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.