Divieto di incarichi di vertice a pensionati negli uffici di diretta collaborazione (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 145 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di conferire incarichi dirigenziali, direttivi o di studio e consulenza a soggetti collocati in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.l. n. 105/2023. La deroga, per effetto dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 44/2023, è direttamente applicabile anche ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali, purché senza aggravio di spesa e nel rispetto del divieto di svolgere attività di tipo gestionale. Ne consegue che non si pone alcun problema di disciplina della modifica di status del soggetto incaricato nel corso del mandato, essendo la possibilità del conferimento a soggetto in quiescenza prevista ab origine e non configurandosi alcuna ipotesi di elusione.

Il Fatto

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, sulla possibilità di conferire l’incarico di vertice degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza della Regione, segnatamente di Capo dell’Ufficio Legislativo e Segretario della Giunta, a un dipendente pubblico che avrebbe raggiunto l’età massima per il collocamento in quiescenza nella prima decade di maggio del 2025.

Il quesito investiva la derogabilità del divieto di cui all’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 e all’art. 33, comma 3, d.l. n. 223/2006, con particolare riguardo all’ipotesi in cui lo status del soggetto incaricato muti, da dipendente a pensionato, nel corso dell’espletamento del mandato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato ammissibile la richiesta, sotto il profilo soggettivo, essendo formulata dall’ente legittimato e dal Presidente della Giunta nella sua qualità di organo rappresentativo, e sotto il profilo oggettivo, attenendo a profili di interpretazione di una norma strumentali al contenimento della spesa di personale.

Nel merito, il divieto posto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 è soggetto a stretta interpretazione, non ammettendo applicazioni estensive o analogiche, come chiarito dalle circolari ministeriali n. 6/2014 e n. 4/2015 e dalla giurisprudenza contabile e amministrativa richiamata. La norma persegue il ricambio generazionale e il risparmio di spesa, ma conosce espresse eccezioni, tra cui quella dell’art. 11, comma 3, d.l. n. 105/2023.

La Corte ha rilevato che tale deroga, nel riferirsi alle autorità politiche, è dettata per gli uffici di diretta collaborazione ministeriali. Tuttavia, per effetto dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 44/2023, che consente alle regioni di applicare, senza aggravio di spesa, l’art. 14 d.lgs. n. 165/2001 secondo i principi dell’art. 27 del medesimo decreto, la norma derogatoria risulta direttamente applicabile anche ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali, con le limitazioni ivi previste.

Conseguentemente, poiché il conferimento a soggetto in quiescenza è previsto ab origine, non si configura alcuna questione di modifica di status durante il mandato né alcuna elusione della norma. L’autorità politica regionale dovrà assicurare l’assenza di aggravio di spesa e verificare, in caso di mutamento di status, il limite del trattamento economico ex art. 23-ter, comma 1, d.l. n. 201/2011, il limite di incumulabilità del trattamento pensionistico anticipato e la corretta applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione ha infine ribadito l’osservanza del divieto di svolgere qualsiasi attività di tipo gestionale, da accertare in concreto prescindendo dal nomen iuris attribuito alla prestazione, al fine di non incorrere in condotte elusive. La nomina fiduciaria di soggetto che modifichi il proprio status nel corso del mandato è pertanto ritenuta possibile nel rigoroso rispetto dei limiti indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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