Mansioni superiori e riliquidazione della pensione: cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 152 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando le amministrazioni convenute abbiano medio tempore dato esecuzione, anche solo parziale ma satisfattiva, alla pretesa fatta valere in giudizio, eliminando l’interesse alla decisione. Il venir meno dell’interesse non preclude però la condanna alle spese delle amministrazioni soccombenti quando la regolarizzazione della posizione contributiva e la riliquidazione del trattamento pensionistico siano avvenute dopo la notifica del ricorso e l’instaurazione del giudizio, in presenza di ritardi nell’esecuzione. La valorizzazione in quota “B” degli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali, riconosciute con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, integra la base pensionabile in conformità all’esecuzione della sentenza stessa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una azienda sanitaria, ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con inclusione nella quota “B” delle differenze retributive percepite per lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali nel periodo dal 7.06.2008 al 31.12.2012, già riconosciute con sentenza della Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro n. 5066/2017, passata in giudicato, e con successiva delibera aziendale del 18.01.2018.
Dopo aver inutilmente presentato domanda di riliquidazione all’INPS, la ricorrente ha adito la Corte dei conti. L’INPS ha eccepito l’infondatezza del ricorso per violazione degli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077 e dell’art. 30 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131, sostenendo la non computabilità nella base pensionabile dei compensi per mansioni superiori, per la loro natura temporanea e contingente, con prescrizione quinquennale e divieto di cumulo in via subordinata.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’INPS provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione degli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di mansioni superiori. La Corte ha preso atto dell’accordo e ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Il punto centrale della decisione riguarda però le spese di giudizio. La Corte ha riconosciuto alla ricorrente le spese legali a fronte dei ritardi riscontrati nell’esecuzione della sentenza favorevole. Sia la regolarizzazione e rettifica della posizione contributiva, avvenuta il 13.03.2023 ad opera dell’azienda USL, sia la riliquidazione del trattamento pensionistico e l’adeguamento della prestazione da parte dell’INPS, avvenuto nel febbraio 2024, sono intervenuti dopo la notifica del ricorso introduttivo e l’instaurazione del giudizio pensionistico.
Proprio tale sequenza temporale giustifica la condanna alle spese: l’adempimento è stato indotto dal ricorso e non è stato spontaneo. La Corte ha quindi liquidato le spese in favore della ricorrente nella misura complessiva di euro 800,00, di cui euro 500 a carico dell’azienda sanitaria ed euro 300 a carico dell’INPS, con liquidazione in favore del difensore dichiarato antistatario.
La decisione conferma che, in materia pensionistica contabile, la cessazione della materia del contendere non è automaticamente neutra sotto il profilo delle spese: essa va valutata alla luce del momento in cui l’amministrazione ha eliminato la pretesa, con conseguente soccombenza di chi ha reso necessario il giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.