Pensione di inabilità e accertamento del requisito sanitario alla cessazione del rapporto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 95 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni pubbliche, il giudice contabile, in ragione del carattere esclusivo della cognizione a esso intestata, è competente a conoscere anche le domande di mero accertamento, purché sussista un interesse ad agire concreto e attuale. Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere accertata con riferimento al momento in cui si è conclusa la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro. L’inabilità non presuppone una incapacità totale del cento per cento, né una menomazione necessariamente immutabile: è sufficiente che l’affezione non risulti prevedibilmente migliorabile e che il quadro menomativo comprometta in modo pieno la capacità lavorativa e l’autonomia personale del soggetto.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di una società a partecipazione pubblica, è stato dichiarato dalla Commissione medica di verifica non idoneo in modo assoluto e permanente al servizio e al proficuo lavoro, pur senza assoluto e permanente impedimento a qualsiasi attività. Da tale giudizio è conseguito il licenziamento per inidoneità permanente. L’Inps gli ha poi riconosciuto, sul piano civilistico, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75 per cento.

Presentata domanda di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, l’Istituto l’ha rigettata sul rilievo che la Commissione medica non lo aveva riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Il ricorrente ha quindi agito davanti al Giudice unico delle pensioni, chiedendo l’accertamento del requisito sanitario.

La Motivazione della Corte

L’Inps aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso avesse a oggetto un mero accertamento e che la richiesta di consulenza preventiva non fosse riconducibile allo strumento utilizzabile nel giudizio pensionistico pubblico. Sul punto il Collegio richiama la sentenza non definitiva n. 21/2024, con cui ha già affermato la propria competenza a conoscere le domande di mero accertamento in materia pensionistica, in ragione del carattere esclusivo della cognizione intestata alla Corte dei conti, ove sussista l’interesse ad agire.

Nel merito, il Giudice osserva che la domanda ha a oggetto esclusivamente l’accertamento del requisito sanitario, come del resto riconosciuto dalla stessa difesa dell’Istituto in udienza. La norma invocata richiede, in favore dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il Collegio ritiene che tale condizione debba essere verificata con riferimento al momento della cessazione del rapporto.

La decisione si fonda sul parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, cui erano stati reiterati due quesiti istruttori, rimasti privi di riscontro per lungo tempo. Il Collegio medico ha chiarito che l’inidoneità rilevante deve consistere in un quadro già concretizzatosi al momento della risoluzione del rapporto, non essendo sufficiente una previsione prognostica, ancorché probabile. Ha aggiunto che l’assolutezza della menomazione non implica una inabilità totale, né una condizione necessariamente immutabile, ma richiede che l’affezione non sia prevedibilmente migliorabile, spontaneamente o con terapie non pericolose o particolarmente complesse.

Nel caso concreto il Collegio medico ha ritenuto che il disturbo dell’umore, strutturato e in scarsa compliance terapeutica, abbia ottenuto solo un beneficio parziale dai trattamenti praticati, compromettendo l’autonomia personale e la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Su tali basi ha concluso per l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data di cessazione del rapporto, situazione peraltro tuttora persistente.

Il Giudice unico, non ravvisando ragioni per discostarsi da tale parere, ha accolto il ricorso, accertando il requisito sanitario ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, e ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese di difesa, liquidate in duemila euro oltre al rimborso forfettario del quindici per cento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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