Incarico di direzione complessa sanitaria non è concorso tecnico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4242 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa sanitaria, disciplinato dall’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, non integra un concorso in senso tecnico. Esso non prevede prove selettive né formazione di graduatoria finale, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione. Ne consegue che non sorge alcun diritto alla nomina in capo al candidato con il punteggio più alto e che la mancata adozione di un provvedimento di sospensione della procedura non assume rilievo. Il ricorso per cassazione, articolato in forma libera e non ricondotto ai vizi tassativi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., è inammissibile, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’avviso pubblico con cui l’azienda sanitaria aveva indetto nove procedure per il conferimento di incarichi di direzione complessa. Il professionista aveva partecipato alla procedura relativa alla direzione di una struttura ospedaliera e, nelle more, era stata acquisita una nota dell’assessore regionale alla programmazione sanitaria che, in vista della riorganizzazione della rete assistenziale, segnalava l’inopportunità di procedere al conferimento di incarichi suscettibili di revisione. L’incarico provvisorio di sostituzione già conferito al professionista veniva prorogato fino all’adozione dell’atto aziendale che sopprimeva l’unità in questione.
Il giudice di primo grado aveva condannato l’azienda al risarcimento delle differenze di trattamento economico; la Corte d’appello di L’Aquila ha riformato la decisione, escludendo che il professionista potesse vantare un diritto all’assunzione. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui l’azienda ha opposto controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente e presentano diversi profili di inammissibilità. Le censure sono espresse in forma libera, senza tener conto che il giudizio di legittimità è a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica rispetto alle ipotesi tassative del codice di rito.
La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso deve articolarsi in censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a uno dei cinque motivi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali o dell’esatta indicazione numerica (Cass. Sez. U. n. 32415 del 2021; Cass. Sez. 6 n. 11603 del 2018). Nel caso di specie i motivi contestano la sentenza senza ricondurre le doglianze al paradigma della motivazione omessa o apparente, dell’omesso esame di un fatto decisivo o della violazione di legge, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.
Nel merito, la Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui il procedimento di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi secondo uno schema che non prevede prove selettive con graduatoria finale né individuazione del candidato vincitore, ma solo la scelta fiduciaria del direttore generale nell’ambito dell’elenco degli idonei (Cass. Sez. Un. n. 4773 del 2023).
In conformità a tale orientamento, la Corte territoriale ha accertato che la procedura si era arrestata alla fase di valutazione dell’idoneità, senza che potesse configurarsi una graduatoria di tipo concorsuale idonea a legittimare la pretesa. Il ricorso, contrapponendo una diversa ricostruzione del fatto, sollecita un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, precluso in sede di legittimità (Cass. Sez. 2 n. 10927 del 2024). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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