Retribuzione feriale e voci indennitarie accessorie: computo e verifica ex ante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13043 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le indennità corrisposte in forma continuativa al lavoratore, in quanto collegate funzionalmente alle mansioni tipiche svolte, concorrono a determinare la retribuzione feriale dovuta ai sensi dell’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE e degli artt. 36 e 39 Cost. L’effetto dissuasivo del mancato computo di tali voci va verificato con una valutazione ex ante, riferita alla retribuzione mensile e non a quella annuale. La clausola collettiva di inscindibilità presuppone la validità delle clausole ritenute inscindibili e non può determinare, in contrasto con l’art. 1339 cod. civ., la trasformazione della nullità parziale in nullità totale. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che censuri un’omessa pronuncia senza riportare la parte della sentenza impugnata e il motivo di appello su cui essa si fonda.

Il Fatto

Alcuni dipendenti di una società ferroviaria hanno chiesto al Tribunale di Milano l’accertamento del diritto al computo di determinate indennità accessorie nella base di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie. La società datrice di lavoro, infatti, non aveva incluso tali voci nel trattamento feriale.

Il Tribunale ha accolto la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione. La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame della società. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, articolando censure di violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo. Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza; la società ha presentato istanza di decisione, insistendo sulle proprie tesi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la proposta di definizione accelerata ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso per l’esistenza di plurimi precedenti sulle identiche questioni, riferiti a società ferroviarie diverse. I motivi connessi vengono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati, con rinvio alle ragioni già esposte nei precedenti richiamati, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Sul primo profilo, la Corte ribadisce che l’indennità di assenza dalla residenza, in quanto diretta a compensare il disagio dell’attività del dipendente viaggiante privo di sede fissa, va inclusa nella retribuzione feriale: la sua corresponsione continuativa è immediatamente collegata alle mansioni tipiche. Per la medesima ratio è fondata la domanda relativa alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, erogata in misura ridotta durante le ferie, la cui riduzione, valutata ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse.

Sul secondo profilo, la Corte conferma che l’incidenza dell’effetto dissuasivo deve essere valutata con riguardo alla retribuzione mensile e non a quella annuale. La ricorrente non offre ragioni per discostarsi da tale convincimento già argomentato.

Il motivo concernente la mancata inclusione dell’indennità per scorta vetture eccedenti è inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non ha riportato né la parte della sentenza di primo grado che aveva motivato sul punto, né il motivo di appello con cui aveva censurato la relativa statuizione. Analogamente inammissibile, perché precluso dalla cosiddetta doppia conforme, è il motivo che denuncia l’omesso esame della diversità fattuale tra le fattispecie esaminate dalla Corte europea e il caso concreto.

Infine, la Corte esamina la doglianza sulla clausola di inscindibilità. Il meccanismo di integrazione automatica ex art. 1339 cod. civ. esclude che una nullità soltanto parziale possa convertirsi in nullità totale. La clausola di inscindibilità, nel significato prospettato dalla ricorrente, volta a impedire tale meccanismo inderogabile, sarebbe essa stessa nulla per contrasto con norma imperativa, in violazione del criterio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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