Incarico dirigenziale a termine e unitarietà del rapporto ai fini del TFS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21480 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto la sola revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto. Il ricorrente che prospetti una questione implicante un accertamento in fatto, non trattata nella sentenza impugnata, deve denunciarne l’omessa pronuncia e indicare, nel rispetto del principio di autosufficienza, in quale atto del giudizio di merito l’abbia già dedotta. L’art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 non prevede la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, ma una forma di aspettativa del soggetto cui è conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato, con la conseguenza che la retribuzione percepita per tale incarico non entra nel computo utile ai fini dell’indennità premio di servizio.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Napoli, inquadrato come funzionario nella categoria D del CCNL Enti Locali, ha lavorato alle dipendenze dell’ente dal 1984 al 2009 e dal 2004 ha ricevuto incarichi dirigenziali a tempo determinato. Al termine del rapporto l’INPDAP, oggi INPS, ha liquidato il trattamento di fine servizio distinguendo il periodo fino al 2004 e quello successivo.
Il Tribunale aveva condannato l’INPS al pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio, ritenendo l’esistenza di un unico rapporto lavorativo con attribuzione degli incarichi dirigenziali dal 2004. La Corte d’Appello di Napoli ha riformato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che la nomina dirigenziale fosse avvenuta all’esito di una procedura selettiva comparativa e che gli incarichi si fossero innestati sul preesistente rapporto a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il temporaneo incremento del trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori non rientra tra le indennità utili alla determinazione della buonuscita o del TFS.
La Corte ha trattato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati inammissibili. Le censure poggiano su una circostanza che non risulta nemmeno implicitamente dalla sentenza impugnata: che dal 2004 fosse stato attribuito al lavoratore il ruolo dirigenziale. Il giudice di appello ha invece accertato che gli erano stati conferiti di volta in volta incarichi dirigenziali, seguiti dalla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, senza mai incardinarlo nei ruoli dei dirigenti dipendenti.
Richiamando Cass. Sez. Un. n. 19874/2018, la Corte ha ribadito che nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio o costituiscano nuovi profili compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto. Chi introduce una questione che implica un accertamento in fatto, non trattata nella sentenza impugnata, deve denunciarne l’omessa pronuncia e indicare in quale atto del merito l’aveva già dedotta, per consentire il controllo ex actis. Il ricorso non ha assolto tale onere e difetta di autosufficienza.
Nel merito la Corte ha richiamato Cass. n. 27547/2020, secondo cui l’art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 non prevede la risoluzione di diritto del rapporto, ma una forma di aspettativa. Ha inoltre precisato che la base contributiva dell’indennità premio di servizio degli enti locali è costituita, a norma dell’art. 4 della legge n. 152/1968, dai soli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della legge citata, con elencazione di carattere tassativo. Ne deriva, come affermato anche da Cass. n. 30993/2019, che non entra nel computo la retribuzione percepita dal funzionario cui sia stato conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato. La sentenza di appello, che ha disatteso la pretesa di unificazione del rapporto ai fini della liquidazione di un TFS commisurato alla qualifica dirigenziale, è conforme a tali principi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con obbligo di versare il contributo unificato ulteriore, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.