Nullità del licenziamento per violazione del procedimento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2782 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 comporta la nullità del provvedimento disciplinare, configurabile come invalidità di protezione in ragione dell’inderogabilità della disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore. A questi spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970, e non la sola tutela attenuata del quarto comma. La riconosciuta nullità del provvedimento espulsivo rende priva di interesse ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno della giusta causa di recesso, con conseguente inammissibilità del ricorso principale del datore di lavoro.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento disciplinare a un dipendente in data 1° dicembre 2017. Il lavoratore aveva impugnato il recesso nell’ambito di un procedimento ex legge n. 92 del 2012.

Il giudice di prime cure aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento, riconoscendo la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell’art. 18 S.d.L. novellato. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la pronuncia, respingendo l’impugnazione della società e disattendendo il reclamo incidentale del lavoratore, che lamentava la mancata osservanza delle forme del procedimento disciplinare. La società ha proposto ricorso per cassazione; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, che prospetta un vizio di nullità radicale della sanzione espulsiva per violazione dell’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931.

La Corte richiama il proprio recente orientamento, secondo cui la violazione del procedimento di cui alla citata disposizione comporta la nullità del provvedimento disciplinare, qualificabile come invalidità di protezione. Tale qualificazione discorre dall’inderogabilità della norma e dalla sua funzione di tutela del lavoratore.

La conseguenza è l’applicazione della tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970, in luogo della tutela attenuata riconosciuta dai giudici di merito. Il Collegio richiama sul punto le pronunce Cass. n. 6555 del 2023, Cass. lav. n. 17286 del 2015, Cass. n. 13804 del 2017, Cass. n. 12770 del 2019, Cass. n. 32681 del 2021, Cass. n. 6765 del 2023, Cass. n. 9530 del 2023 e Cass. n. 15355 del 2023.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe gli altri, perché l’interesse del ricorrente è già interamente soddisfatto. Esso determina inoltre l’inammissibilità del ricorso principale della società: la riconosciuta nullità del provvedimento espulsivo rende priva di interesse ogni ulteriore indagine sulla sussistenza della giusta causa di recesso.

La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Il Collegio dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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