Ricongiunzione onerosa: coefficiente di riserva matematica e anzianità effettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 192 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi, l’onere posto a carico del richiedente è pari al cinquanta per cento della differenza tra la riserva matematica e le somme versate dalle gestioni di origine. Il coefficiente di riserva matematica va individuato secondo le tariffe approvate con il decreto interministeriale del 2007, applicando la combinazione di anzianità anagrafica e contributiva effettivamente posseduta dall’assicurato al momento della domanda. Non è consentito invocare un principio di prossimità per applicare il coefficiente riferito a una diversa e più favorevole combinazione di requisiti. La legge n. 29/1979 non cristallizza i valori tabellari, ma demanda al Ministero del lavoro l’adeguamento con decreto, senza meccanismo automatico al variare dei requisiti pensionistici.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della giustizia collocato in pensione, aveva presentato domanda di ricongiunzione presso la Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato dei periodi contributivi maturati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’INPS aveva riconosciuto la ricongiunzione di diciotto anni di contribuzione, quantificando l’onere in euro 41.851,63.

Il ricorrente, dopo aver versato con riserva e dopo il silenzio sul ricorso amministrativo, ha adito la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione dell’onere nella minor somma di euro 28.669,54, mediante l’applicazione di un coefficiente di riserva matematica pari a 17,55 anziché 20,34.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la corretta quantificazione dell’onere di ricongiunzione. Il Quadro normativo muove dall’art. 2 della legge n. 29/1979, che riconosce al lavoratore la facoltà di ricongiungere i periodi contributivi presso la gestione di iscrizione, ponendo l’onere a suo carico nella misura del cinquanta per cento della differenza tra riserva matematica e somme versate.

La Corte ricostruisce la catena dei rinvii: l’art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 richiama i criteri e le tabelle dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, che al comma 6 affida a decreto ministeriale la determinazione delle tariffe. L’art. 1, comma 790, della legge n. 296/2006 ha poi demandato a un decreto interministeriale l’adeguamento delle tabelle. È stato così emanato il decreto interministeriale 31 agosto 2007. Il meccanismo di adeguamento non è automatico, ma affidato a fonte regolamentare, “ove occorra”.

Nel caso concreto, la domanda è stata presentata quando l’assicurato aveva 57 anni di età e 35 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva. Per il giudice, l’INPS ha correttamente applicato il coefficiente previsto per gli individui con anzianità contributiva superiore ai 34 anni, rispettando le istruzioni delle tabelle approvate nel 2007.

Non è condivisibile la tesi del ricorrente, che invoca il coefficiente 17,5508 riferito a una diversa combinazione di età e contribuzione, non corrispondente alla situazione effettiva. Né è accoglibile la richiesta formulata in udienza di applicare lo stesso coefficiente in virtù di un principio di prossimità: la tariffa di riserva matematica va individuata considerando, quale presupposto ineludibile, l’anzianità assicurativa complessiva posseduta dall’interessato.

La Corte non ritiene necessari ulteriori elementi istruttori e respinge il ricorso. Nulla per le spese di giustizia, in ragione del principio di gratuità nei giudizi pensionistici; compensa le spese di lite per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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