Nessuna colpa grave del responsabile che esegue la delibera della Giunta (Corte dei Conti Sez. II App. n. 127 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile di settore di un ente locale che dia esecuzione a una deliberazione della Giunta comunale, ampiamente motivata e contenente specifiche valutazioni in ordine alla necessità dell’incarico esterno e all’insussistenza di adeguate professionalità interne, non è gravato da colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa. La circostanza che l’atto deliberativo sia astrattamente affetto da incompetenza, per essere la scelta di conferimento riservata al dirigente, non è sufficiente a fondare la responsabilità erariale del funzionario che vi abbia dato attuazione, quando il contesto concreto — ivi compresa la posizione di dipendente a scavalco per limitato orario settimanale — renda ragionevole l’affidamento sulla legittimità e sulla doverosità del proprio operato. Il giudizio sulla colpa grave va condotto ex ante, alla stregua del grado di esigibilità della condotta, e non può risolversi nella mera esecuzione di direttive non palesemente irrazionali.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ha convenuto in giudizio il responsabile del Servizio Economico-finanziario di un Comune, contestandogli un danno erariale di €. 17.763,10, quantificato nelle somme liquidate a un professionista esterno per un incarico in materia tributaria (ICI e IMU), conferito con determinazione n. 38/2015 e successivo contratto del 24 dicembre 2015.
Secondo l’accusa contabile, l’affidamento sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività ordinarie espletabili da personale interno, e senza la prescritta comunicazione alla Corte dei conti. La Sezione territoriale ha respinto la pretesa, assolvendo il convenuto con liquidazione delle spese. La Procura ha proposto appello, chiedendo la riforma integrale della decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda d’appello ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame, fondata sulla pretesa mancanza di specificità dei motivi e sulla formazione del giudicato su capi autonomi della decisione. Richiamando l’art. 190, comma 2, c.g.c., la Corte ha ribadito che la specificità dei motivi non va intesa in senso formalistico: l’impugnativa deve solo consentire di circoscrivere il giudizio ad aspetti determinati della decisione contestata. Nella specie, l’appello risultava chiaramente diretto a travolgere l’intero impianto motivazionale, investendo anche i profili della colpa grave e del danno.
Nel merito, i giudici hanno affrontato immediatamente la questione dell’elemento soggettivo, applicando il principio della ragione più liquida. Il giudizio sulla colpa grave — hanno osservato — va condotto ex ante, alla stregua del grado di esigibilità della condotta, e non può prescindere dalle circostanze concrete.
La Corte ha ricostruito la catena degli atti. La deliberazione di G.C. n. 179 del 29 dicembre 2014, ampiamente motivata, dava atto della necessità di completare la bonifica della banca dati degli immobili di categoria D e di formare ex novo una banca dati IMU per gli immobili di categoria A, B e C, le aree edificabili e i terreni agricoli. La stessa delibera riconosceva l’insussistenza, in termini quantitativi e qualitativi, di risorse interne sufficienti, essendo l’ufficio tributi retto da un solo istruttore a tempo pieno e coordinato da un responsabile a scavalco per sole 12 ore settimanali. Tutti gli atti successivi — la determinazione n. 18/2015, l’avviso di selezione, la determinazione n. 38/2015, il contratto del 24 dicembre 2015 e le liquidazioni — si pongono a valle di quella delibera, in puntuale esecuzione della stessa.
In tale contesto, l’appellato ha potuto riporre ragionevole affidamento sulla legittimità e, per certi aspetti, sulla doverosità del proprio operato. La Corte ha escluso che ricorrano i profili tipologici della colpa grave (grave e marchiana leggerezza, macroscopica violazione delle norme, sprezzante trascuratezza dei doveri). Il richiamo della Procura al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione non inficia tali conclusioni: proprio la peculiare posizione di funzionario a scavalco per limitato orario impedisce di imputare all’appellato di non aver disatteso le indicazioni della Giunta, facendo valere la pretesa incompetenza della medesima.
L’appello è stato dunque rigettato, con integrale conferma della decisione di primo grado e condanna del Comune alla rifusione delle spese del grado, quantificate in €. 2.500,00, oltre IVA e CPA.
Nota della Redazione
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