Contributi comunitari indebiti e responsabilità per dichiarazioni non veritiere sui terreni (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 160 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari al settore agricolo, la disponibilità dei terreni deve fondarsi su un titolo civilistico giuridicamente idoneo e debitamente documentabile — proprietà, affitto o comodato — non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. Allorché tale titolo venga meno per effetto della risoluzione contrattuale, l’imprenditore che continui a dichiarare la conduzione di quei fondi in sede di domanda di sostegno percepisce aiuti non dovuti, con conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale pari alle somme indebitamente incassate. La dichiarazione eccessiva frutto di comportamento intenzionale esclude la concessione dell’aiuto e giustifica la ripetizione dell’intero contributo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha citato in giudizio un imprenditore agricolo chiedendone la condanna alla rifusione, in favore dell’AGEA, della somma di euro 18.367,44, oltre spese legali. Gli si contesta di aver illecitamente percepito, per le campagne agricole 2021-2022, contributi comunitari mediante dichiarazioni non veritiere, attestanti la disponibilità di terreni di cui non era più titolare.
Il convenuto aveva acquistato due fondi agricoli dall’ISMEA con patto di riservato dominio e clausola risolutiva espressa. Avendo pagato solo le prime tre rate, l’ISMEA, nel 2020, si era avvalsa della clausola risolutiva, risolvendo il contratto e intimando il rilascio degli immobili, con successiva attestazione notarile di inadempimento. Ciononostante, l’imprenditore aveva inserito nel proprio fascicolo aziendale il terreno de quo, ottenendo i contributi poi contestati.
La Motivazione della Corte
La Sezione, dichiarata la contumacia del convenuto, ha ritenuto fondata l’azione risarcitoria. Il requirente ha fornito prova documentale — domande uniche di pagamento, domande di sostegno, schede di validazione e attestazioni di pagamento — che l’imprenditore aveva chiesto e ottenuto contributi per euro 18.370,44 a fronte della dichiarata conduzione di circa 30 ettari, pari a circa il 90% della superficie complessiva dichiarata.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, per ottenere i contributi, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell’affitto o del comodato, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018; Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015). L’erogazione dell’aiuto è dunque subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e documentabile.
Il percorso argomentativo si fonda altresì sulla disciplina delle dichiarazioni eccessive. Il richiamo all’art. 53, comma 1, del Reg. CE n. 796/2004, come modificato dal Reg. CE n. 380/2009 e dall’art. 60, primo comma, del Reg. CE n. 1122/2009, stabilisce che, se le differenze tra superficie dichiarata e superficie determinata derivano da dichiarazioni eccessive frutto di comportamento intenzionale, l’aiuto non è concesso per l’anno considerato ove la differenza superi la soglia ivi prevista.
La Sezione ha inoltre rilevato che tutte le domande di sostegno erano state presentate dopo la comunicazione della risoluzione negoziale e nella piena consapevolezza del mancato pagamento rateale sin dal 2008: la condotta è stata pertanto connotata da dolo,idoneo a giustificare la ripetizione dell’intero contributo. L’assenza di una prospettazione difensiva alternativa ha confermato la linearità dell’impianto accusatorio. Il convenuto è stato condannato al pagamento di euro 18.370,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché delle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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