Configurabilità dell’incendio e dell’incendio tentato rispetto al danneggiamento seguito da incendio (Cass. pen. Sez. 1 n. 18602 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra il delitto di incendio e quello di danneggiamento seguito da incendio non dipende dall’eventuale finalità di danneggiare, ma dall’elemento psicologico dell’agente: poiché il dolo dell’incendio è generico, quando alla finalità di danneggiamento si associa la coscienza e la volontà di cagionare un evento di proporzioni idonee ad assumere le caratteristiche dell’incendio, è applicabile l’art. 423 cod. pen. e non l’art. 424 cod. pen., che invece presuppone un incendio evento estraneo all’intenzione dell’agente. Il medesimo criterio vale per il tentativo, dovendosi verificare se l’incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente. Ai fini della configurabilità del reato, si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente in vaste proporzioni, con fiamme che si propaghino con potenza distruttrice, ponendo in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, rideterminava la pena per un imputato, confermando nel resto la condanna per i delitti di incendio tentato ed incendio consumato in danno di un cantiere nautico e di tentata estorsione ai danni del legale rappresentante della società, nonché la condanna per i reati di incendio di un concorrente.
La notte del 21 febbraio 2023 era stato appiccato un incendio all’interno del cantiere, domato solo dopo che le fiamme avevano danneggiato cinque imbarcazioni; il 24 aprile successivo si era verificato un altro principio di incendio. Le indagini, anche tramite intercettazioni e video-sorveglianza, convergevano sui due imputati, i quali discutevano delle modalità attuative degli attentati e pianificavano nuovi atti intimidatori. Avverso la sentenza di appello, entrambi proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo del ricorso di un imputato, che deduceva l’erronea qualificazione delle condotte come incendi anziché come danneggiamento seguito da incendio, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità. Poiché l’elemento psicologico del delitto di incendio è il dolo generico, quando all’azione diretta a danneggiare si accompagna la coscienza e volontà di cagionare un evento di vaste proporzioni, la condotta integra l’art. 423 cod. pen. e non l’art. 424 cod. pen., che prevede l’incendio come evento non voluto. I giudici di merito avevano accertato, sulla base delle intercettazioni, che la volontà degli agenti non era quella di danneggiare ma di provocare un incendio incontrollato, caratteristica emergente anche dall’episodio del 24 aprile, in cui il fuoco era potenzialmente idoneo a divampare.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si prospettava una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate: l’indagine di legittimità sul vizio di motivazione ha un orizzonte circoscritto e non consente una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Tanto più che la responsabilità emergeva dalla stessa ammissione dell’imputato captata in una conversazione. Manifestamente infondati sono stati ritenuti i motivi concernenti la recidiva, ampiamente motivata in ragione dei numerosi precedenti, la mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla condotta processuale e dalla propensione criminosa, e la dosimetria sanzionatoria, basata sulla gravità dei fatti e sull’intensità del dolo.
Quanto al ricorso dell’altro imputato, la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla tentata estorsione, rilevando come la sentenza impugnata avesse logicamente motivato l’intento di costringere la persona offesa a fare rientrare il congiunto nell’attività del cantiere, emergente da un passaggio delle conversazioni intercettate che rivelava il disegno di rientrare nella disponibilità del cantiere nautico. Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza sulla dosimetria della pena, già rivalutata dalla Corte territoriale con motivazioni specifiche.
Nota della Redazione
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