Il diniego di colloqui coi congiunti è appellabile ex art. 310 c.p.p (Cass. pen. Sez. 2 n. 1022 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’art. 284, comma secondo, cod. proc. pen., impone il divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi non costituisce una mera modalità esecutiva della misura, ma una prescrizione dotata di autonoma consistenza giuridica, che incide in modo apprezzabile e duraturo sul livello di compressione della libertà personale. Tale prescrizione concorre a definire il contenuto sostanziale della restrizione, aggiungendo al vincolo di permanenza un ulteriore limite che investe la sfera relazionale dell’interessato. Ne consegue che il provvedimento che rigetta l’istanza di autorizzazione a colloqui con i prossimi congiunti non conviventi è soggetto al controllo di secondo grado previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., da estendersi anche al merito delle ragioni dedotte. L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello avverso tale diniego è viziata e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione per un nuovo esame.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari applicava nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di usura ed estorsione, successivamente sostituita con gli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi.
Il ricorrente chiedeva di essere autorizzato a svolgere colloqui permanenti con la sorella, la madre e la figlia non conviventi, ma il giudice rigettava l’istanza. L’appello proposto avverso tale rigetto veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, sul presupposto che l’ordinanza riguardasse mere modalità esecutive della misura. Avverso la declaratoria di inammissibilità, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando la distinzione tra i provvedimenti che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari e quelli che, come il divieto di comunicare, introducono una prescrizione munita di propria consistenza giuridica. Richiamando le Sezioni Unite n. 24 del 1996, la Cassazione ha ricordato che il sindacato di secondo grado ex art. 310 cod. proc. pen. opera per i provvedimenti idonei a incidere in modo apprezzabile e duraturo sullo status libertatis, ad esclusione di quelli di natura temporanea e contingente.
La Corte ha quindi chiarito che il divieto di comunicazione imposto ai sensi dell’art. 284, comma secondo, cod. proc. pen. non sia riconducibile a una semplice modalità esecutiva. Il giudice, disponendo tale restrizione, non si limita a regolare la vigilanza ma introduce un ulteriore limite alla sfera relazionale dell’indagato, determinando un apprezzabile irrigidimento del regime cautelare e un incremento della componente afflittiva.
Tale prescrizione è funzionale a presidiare esigenze cautelari specifiche, di natura endoprocessuale o di prevenzione sociale, e non meramente organizzative. Essa concorre pertanto a delineare il contenuto sostanziale della restrizione, non potendo essere sottratta al sindacato di secondo grado. La Corte ha concluso che il rimedio dell’appello è esperibile anche avverso il provvedimento che neghi l’autorizzazione richiesta, imponendosi al giudice dell’impugnazione l’esame del merito.
Nella specie, il Tribunale era tenuto a scrutinare l’impugnazione del ricorrente, i cui familiari rientravano nel novero dei prossimi congiunti. La declaratoria di inammissibilità è risultata viziata, in quanto fondata sulla riconducibilità della richiesta alle sole modalità esecutive. L’ordinanza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo esame dell’appello.
Nota della Redazione
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