Confisca di prevenzione: intestazione fittizia ai familiari e controllo di legittimità (Cass. pen. Sez. 1 n. 18601 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, la deduzione del vizio di motivazione non ha spazio autonomo nel giudizio di legittimità, ma è ricompresa nella violazione di legge, intendendosi per tale la sola mancanza o apparenza del percorso argomentativo, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità. Il rapporto tra il proposto e i familiari conviventi può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni quando il terzo, formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica. Ai fini della valutazione della sproporzione tra reddito prodotto e valore degli acquisti effettuati, in caso di attività di impresa, non assume rilievo il cosiddetto “cash flow” aziendale, ma debbono considerarsi solo i redditi dichiarati e l’attività economica svolta.
Il Fatto
Il Tribunale di Potenza aveva ordinato la confisca di prevenzione ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 di un immobile e di quote societarie, ritenendo che il proposto avesse posto in essere una duratura attività di evasione fiscale e che i beni fossero a lui riconducibili per interposta persona. Il decreto di confisca era stato annullato dalla Corte di appello di Potenza, ma tale decisione era stata a sua volta annullata dalla Corte di Cassazione.
La Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio, aveva confermato il provvedimento ablatorio. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione la moglie convivente del proposto, formalmente intestataria dell’immobile, lamentando un vizio di motivazione e la violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione richiama il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione, evidenziando che l’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 ammette il ricorso per sola violazione di legge. Ne consegue che la deduzione del vizio di motivazione è ammissibile solo quando il testo sia del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, configurandosi una motivazione apparente.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile perché la ricorrente non censura la mancanza o l’apparenza della motivazione, ma il contenuto della medesima sotto il profilo della contraddittorietà, non rilevabile nel caso di specie. La Corte di appello aveva già affrontato la questione del reddito da considerare, escludendo la correttezza della ricostruzione finanziaria basata sul cash flow aziendale e richiamando il principio per cui rilevano solo i redditi dichiarati. Il giudice di merito aveva, inoltre, esaminato la rilevanza delle liberalità ricevute, escludendole per difetto di prova della loro effettiva esistenza, nonché la polizza assicurativa, per l’irrisorietà della cifra rispetto ai redditi da valutare.
Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato. L’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non introduce una presunzione di appartenenza dei beni intestati ai familiari in capo al proposto, ma riconosce il potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti di coniuge, figli e conviventi. Al di fuori delle presunzioni di cui all’art. 26, comma 2, il rapporto familiare può costituire indice della fittizietà dell’intestazione quando il terzo sia sprovvisto di effettiva capacità economica.
La Corte osserva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tale principio, fondando la conferma della confisca sulla qualifica soggettiva della ricorrente e sulla sua incapacità economica. A fronte del valore dell’immobile, il nucleo familiare aveva dichiarato redditi complessivi ben inferiori, evidenziandosi l’assenza di provviste lecite anche solo per il versamento dell’acconto. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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