Incentivi tecnici al Comune che gestisce la gara per il privato concessionario (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 207 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di incentivazione delle funzioni tecniche disciplinato dall’art. 45, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023 trova applicazione, in linea generale, anche quando il ricorso alla centrale di committenza provenga da una stazione appaltante non qualificata avente natura privatistica. Il dato letterale della norma, che impiega i termini di “amministrazione” e di “ente”, va letto in chiave funzionale, alla luce della ratio dell’istituto, volta a valorizzare le professionalità interne e a contenere la spesa per il ricorso all’esterno. Resta fermo il principio di tassatività delle funzioni incentivabili, limitate a quelle elencate nell’allegato I.10. Trattandosi di disposizione onerosa, essa non è suscettibile di applicazione analogica e richiede il rigoroso accertamento dei presupposti.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, una richiesta di parere in materia di incentivi per funzioni tecniche. L’Ente ha rappresentato di avere adottato, con un regolamento consiliare e una disciplina attuativa, i criteri per l’ammissione dei progetti di interesse generale che i concessionari si impegnano a realizzare a propria cura e spese sul territorio comunale.

I privati proponenti, non essendo stazioni appaltanti qualificate, intendono avvalersi del Comune — dotato di qualificazione — mediante apposita convenzione, sia per lo svolgimento delle procedure di gara sia per le restanti fasi, compresa la verifica sull’esecuzione contrattuale e il collaudo. Su questo presupposto l’Ente ha chiesto se tali funzioni tecniche siano incentivabili ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023 e della regolamentazione comunale, e in particolare se lo sia la funzione di centrale di committenza nel limite del 25 per cento, insieme alle ulteriori funzioni elencate.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, riconoscendo la legittimazione del Sindaco quale organo investito della rappresentanza legale dell’Ente, e sotto il profilo oggettivo, trattandosi di quesito ricadente nel perimetro della contabilità pubblica in termini generali e astratti.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. L’art. 63 del Codice subordina la capacità operativa al conseguimento di un livello adeguato di qualificazione; in assenza di essa, l’art. 62 consente l’operatività entro determinate soglie e, per il resto, impone o permette il ricorso a centrali di committenza qualificate o ad altre stazioni appaltanti qualificate, formalizzato mediante accordo o altra modalità.

Su questa base, il comma 8 dell’art. 45 del Codice prevede che le amministrazioni o gli enti deleganti possano destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2, per l’incentivazione delle attività tecniche svolte dai dipendenti della centrale stessa.

Il dato letterale della norma, che richiama “amministrazione” ed “ente”, assume un perimetro ampio. Una lettura coerente con la prospettiva funzionale che permea il Codice induce a ritenere che il legislatore abbia inteso richiamare tutte le ipotesi di soggetti, pubblici e privati, tenuti al rispetto delle disposizioni codicistiche nella scelta del contraente. Non emergono, in linea generale, elementi ostativi a che il meccanismo di incentivazione operi anche quando il ricorso alla centrale provenga da una stazione appaltante non qualificata di natura privatistica.

La soluzione è coerente con la ratio dell’istituto, diretta a stimolare l’incremento delle professionalità interne e il risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni, a prescindere dalla veste giuridica formale del soggetto delegante. Resta però rimesso al Comune lo scrutinio sulla riconducibilità del privato alla nozione di stazione appaltante e sulla sussistenza dei presupposti del ricorso alla centrale.

Quanto alle tipologie incentivabili, il Collegio ha confermato il principio di tassatività: le forme di incentivazione costituiscono eccezioni al generale principio di onnicomprensività del trattamento economico e possono essere riconosciute solo per le attività espressamente previste. L’allegato I.10 annovera la predisposizione dei documenti di gara, il responsabile unico del progetto e la collaborazione alla sua attività, la direzione dei lavori e il relativo ufficio, nonché il collaudo tecnico-amministrativo ed eventualmente quello statico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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