Inammissibile il parere sulla rendita vitalizia per l’ex sindaco (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 17 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è subordinata alla sussistenza, oltre che della legittimazione soggettiva dell’organo richiedente, del requisito oggettivo dell’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica. Tale nozione, pur accolta in chiave dinamica dalle Sezioni riunite, non può estendersi a qualsivoglia attività amministrativa produttiva di effetti finanziari, ma resta limitata all’interpretazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa. È pertanto inammissibile, per difetto del profilo oggettivo, la richiesta di parere che investa l’applicazione dell’art. 13 legge n. 1338/1962 in materia previdenziale e solleciti una valutazione su una concreta vicenda gestionale, con possibile interferenza rispetto a pronunce di altri organi giurisdizionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la legittimità della richiesta di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 nei confronti di un amministratore locale, nello specifico un ex sindaco del Comune istante.
L’ente muove dalla considerazione che, essendo mancata ogni richiesta interruttiva della prescrizione, il diritto al versamento degli oneri previdenziali risulta ormai prescritto, e chiede se possa comunque attivare la facoltà prevista dalla norma nei confronti dell’amministratore, tenuto conto della natura istituzionale della carica, del rapporto di servizio onorario, delle modalità elettive di nomina e del carattere indennitario del compenso. La questione giunge alla Sezione in sede consultiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto le condizioni di ammissibilità della richiesta, articolandole nei profili soggettivo e oggettivo. Sotto il primo, la legittimazione è riconosciuta: la richiesta proviene dall’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, ed è trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Il vaglio si concentra sul profilo oggettivo. La Sezione richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite, che sposta l’angolo visuale dalla gestione di bilancio ai relativi equilibri, ma ne ribadisce il limite: l’ampliamento non concerne le materie in sé, quanto le specifiche questioni interpretative delle norme di coordinamento della finanza pubblica poste a tutela degli equilibri di bilancio. La nozione non può dilatarsi fino a ricomprendere ogni attività amministrativa con effetti finanziari, pena la trasformazione della Sezione in organo di consulenza generale.
La Sezione sottolinea poi che la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica, poiché in tali fattispecie i profili contabili non sono preminenti. La funzione consultiva non può interferire né sovrapporsi alle pronunce degli organi giudiziari.
Su queste basi, il quesito è dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo per tre ragioni. In primo luogo, l’art. 13 legge n. 1338/1962 appartiene alla materia previdenziale e assistenziale e non introduce limiti o divieti strumentali al contenimento della spesa. In secondo luogo, la richiesta sollecita una valutazione su una specifica e concreta vicenda gestionale, difettando dei requisiti di generalità e astrattezza, come emerge dalla parte finale dell’istanza, ove l’ente dichiara di voler conoscere l’orientamento della Corte al fine di applicare o meno la norma. In terzo luogo, la questione investe comportamenti suscettibili di valutazione da parte di altri organi giurisdizionali o della Procura contabile, in ragione dei possibili contenziosi correlati alla perdita della prestazione pensionistica, con il successivo comma 5 che fa salvo il diritto al risarcimento del danno. Da ciò il rischio di interferenza che preclude ogni valutazione nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.