Indebito previdenziale e buona fede del pensionato: la rilevanza dell’affidamento non è viziata da motivazione apparente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 144 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico, il requisito della buona fede del percettore, ai fini dell’operatività dell’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973, deve essere valutato dal giudice sulla base di un complesso di elementi fattuali, tra i quali riveste primaria importanza il lasso di tempo intercorso tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva del trattamento, nonché la circostanza che l’interessato abbia correttamente e trasparentemente indicato la propria anzianità lavorativa nella domanda di cessazione dal servizio. La censura di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., è ravvisabile solo in caso di assenza assoluta della motivazione o di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, non già quando la pronuncia, sia pure sinteticamente, dia conto degli elementi posti a fondamento della decisione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’erroneo computo del servizio utile effettuato dal Ministero in sede di liquidazione della pensione provvisoria, attribuita nel 1994 sulla base di un’anzianità di 33 anni, anziché di quella effettivamente maturata e correttamente dichiarata dall’interessato nella domanda di dimissioni (29 anni, 7 mesi e 15 giorni). Solo con il decreto del 2015, l’Amministrazione procedeva alla liquidazione della pensione definitiva, calcolando il servizio in 29 anni, 5 mesi e 11 giorni e determinando un debito di oltre 95.000 euro per somme indebitamente corrisposte, oggetto di recupero.
Il pensionato adiva la Corte dei conti territoriale, la quale, dopo una prima pronuncia reiettiva annullata in appello per vizio di motivazione, accoglieva il ricorso dichiarando l’irripetibilità delle somme e condannando l’INPS alla restituzione di quelle trattenute. Avverso tale sentenza proponevano appello sia il Ministero sia l’INPS, deducendo la violazione dell’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973 e il vizio di motivazione meramente apparente.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima Centrale d’Appello ha preliminarmente disposto la riunione degli appelli avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c.. Ha quindi richiamato i limiti dell’appello in materia pensionistica, consentito solo per motivi di diritto ex art. 170 c.g.c., precisando che la censura di violazione di legge, seppur nominalmente articolata, finiva in realtà per contestare la ricostruzione fattuale dell’affidamento operata dal primo giudice.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che la sentenza impugnata aveva puntualmente richiamato la disciplina vigente e i principali arresti delle Sezioni Riunite (sent. n. 7/2007, n. 7/2011 e n. 2/2012/QM). La valutazione della buona fede del pensionato era stata correttamente ancorata a molteplici elementi: la condotta trasparente dell’interessato, che aveva dichiarato con precisione la propria anzianità; il ritardo ultradecennale nella definizione del trattamento definitivo, non a lui imputabile ma riconducibile alla condotta di un dipendente infedele dell’Amministrazione; l’ambiguità delle note ministeriali, che non rendevano palese l’errore di calcolo.
La Corte ha quindi escluso il vizio di motivazione apparente, evidenziando che la pronuncia gravata non era né assente né priva di una ratio decidendi intellegibile, avendo dato seguito all’effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza di rinvio n. 364/2022, che aveva già dequotato gli elementi valorizzati in senso contrario dall’Amministrazione. In definitiva, gli appelli sono stati respinti, con conferma dell’irripetibilità delle somme e dell’obbligo restitutorio in capo all’ente previdenziale, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e dell’oggettiva non doverosità della prestazione in parte qua.
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Nota della Redazione
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