Prestazioni extra C.O.M. e danno erariale nel sistema di accreditamento sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 326 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’accreditamento istituzionale di cui al d.lgs. n. 502/1992, la capacità operativa massima assegnata alla struttura privata costituisce il limite invalicabile della remunerabilità delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto alla C.O.M. si presumono inutili e dannose, con la conseguenza che la loro remunerazione integra danno erariale pari all’intero esborso indebito, indipendentemente dall’entità percentuale dello sforamento. Non è configurabile compensatio lucri cum damno con i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione o dall’utenza, né compensazione con crediti accertati in altra sede, operando l’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994 nei limiti dei preminenti interessi pubblici apprezzati dal legislatore.
Il Fatto
Un istituto privato accreditato per le prestazioni di diabetologia eroga, tra il 2016 e il 2020, prestazioni in eccedenza rispetto alla capacità operativa massima riconosciutagli. La Procura regionale contabile cita in giudizio la società, la sua direttrice sanitaria e alcuni dirigenti e funzionari della azienda sanitaria locale, contestando un danno da indebite remunerazioni di oltre un milione e ottocentomila euro, con diverse imputazioni per dolo e, in via sussidiaria, per colpa grave.
La vicenda origina da un esposto privato e da indagini di polizia economico-finanziaria. Nel corso del giudizio la Sezione dispone una relazione al Ministero della Salute ex art. 94, comma 2, c.g.c., che ridetermina il pregiudizio nella sola annualità 2019. La Procura replica con una nota della Guardia di Finanza, dichiarata inammissibile e inutilizzabile perché elaborata proseguendo la precedente attività istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’accreditamento e del convenzionamento. La struttura accreditata non è un semplice fornitore, ma un soggetto inserito nel sistema pubblico dell’offerta sanitaria, gravato da obblighi di cooperazione nella programmazione della spesa. La qualità di soggetto accreditato non crea alcun vincolo per l’azienda sanitaria a remunerare prestazioni rese fuori dagli accordi contrattuali, ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2, d.lgs. n. 502/1992.
Ne deriva che l’interesse alla remunerazione di prestazioni extra budget non è un credito certo, liquido ed esigibile, ma una mera aspettativa subordinata al rispetto delle pattuizioni. Il tetto di spesa rappresenta un dovere di servizio: la sua violazione, con il pagamento delle sovra-prestazioni non autorizzate, può fondare responsabilità amministrativa. Il sistema difetta di discrezionalità, poiché il rifiuto delle prestazioni extra budget si presume iuris et de iure, con esclusione di qualsiasi pretesa, nemmeno a titolo di arricchimento.
Sul piano istruttorio, la Corte condivide le conclusioni della relazione ministeriale, che quantifica il danno in euro 321.592,31 per la sola annualità 2019. Vengono respinte le eccezioni di tollerabilità dello sforamento entro il 15%, di compensazione giudiziale e di compensatio lucri cum damno: la presunzione legislativa di inutilità delle prestazioni in esubero preclude ogni valutazione ex post di vantaggi fattuali, in coerenza con Sez. Riun., sent. n. 80/1996.
La società risponde a titolo di dolo per l’intero importo; la direttrice sanitaria, in solido, fino a euro 43.000,00 per aver tollerato la confusione organizzativa e omesso i dovuti controlli. La scriminante dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 è esclusa perché applicabile alle sole condotte gravemente colpose successive alla sua entrata in vigore. La responsabile del controllo dei centri accreditati è condannata in via sussidiaria per colpa grave a euro 45.000,00, quota equitativamente ridotta rispetto alla richiesta. Per gli altri dipendenti dell’azienda sanitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, l’addebito è assolto perché riferito a annualità diverse dal 2019, unica per la quale è stato accertato il danno, con conseguente carenza di specifica contestazione.
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Nota della Redazione
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