Tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche rimessi all’autonomia dell’ente (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 120 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato. Resta ferma la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge. L’incentivo è erogabile solo in relazione ad attività effettivamente svolte, rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio abbiano acquisito gli elementi utili a verificarne il concreto svolgimento.
Il Fatto
Il Presidente di una Provincia approva un regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, conformandosi a taluni pareri del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e a una deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana.
Il regolamento prevede il pagamento dell’incentivo all’aggiudicazione di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, per alcune attività e ruoli, e all’approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione per altre. L’ente chiede se tale formulazione sia coerente con le disposizioni di legge, ovvero se sia possibile prevedere una tempistica diversa, anche anticipata, per i ruoli che esauriscono la loro attività prima della conclusione dell’appalto, come la programmazione della spesa, la redazione dei documenti di fattibilità e del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la verifica del progetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto l’ammissibilità dell’istanza, sotto il profilo soggettivo perché sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e sotto quello oggettivo per la possibilità di astrazione concettuale della questione giuridica sottesa alla regolamentazione interna. La funzione consultiva resta circoscritta alla materia della contabilità pubblica.
Nel merito, l’istituto degli incentivi per le funzioni tecniche deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione e mira a stimolare e ricompensare l’attività del personale impegnato nella progettazione interna, favorendo il risparmio di denaro pubblico derivante dal mancato ricorso a professionalità esterne. Il legislatore ha tassativamente elencato nell’allegato I.10 al Codice dei contratti pubblici le prestazioni tecniche remunerabili.
Il fondamento normativo del momento del pagamento è individuato nel comma quarto dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, che consente al dirigente preposto di corrispondere gli emolumenti sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni svolte. La norma si pone in continuità con il previgente art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come già riconosciuto dal parere della Sezione regionale per la Toscana richiamato nel quesito. L’incentivo è dunque erogabile a fronte del concreto accertamento, da parte del dirigente o del responsabile preposto e previa consultazione del RUP, dell’effettivo svolgimento delle attività remunerabili.
Sul tempo del pagamento, le Sezioni regionali hanno più volte chiarito che, ai fini dell’impegno di spesa, rileva il momento di effettivo svolgimento dell’attività e l’esercizio in cui la spesa diviene esigibile, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. Per le spese afferenti a un appalto la tempistica degli impegni segue lo sviluppo dell’affidamento; la scadenza di ogni obbligazione va individuata nel momento in cui la singola attività si conclude e matura il diritto del dipendente. Il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, che comporta la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con eventuali riduzioni o esclusioni del compenso.
Una volta riscontrata la ricorrenza dei presupposti per la maturazione del diritto, e ferma la necessità del previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle attività, il Collegio ritiene che la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi rientri nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente. La Sezione ribadisce infine che le disposizioni delimitano la portata degli incentivi tecnici alle sole specifiche funzioni tecniche, con esclusione delle attività procedimentali che, pur necessarie, non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione.
Nota della Redazione
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