Controllo Corte dei conti su gestione finanziaria ENS criticità contabili e disavanzo (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 155 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e della legge n. 259 del 1958, la relazione al Parlamento accerta la regolarità della gestione e segnala le criticità organizzative e contabili. Il bilancio degli enti del terzo settore, redatto secondo gli schemi del d.m. 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i principi contabili nazionali, deve assicurare chiarezza, correttezza, attendibilità e comparabilità dei dati. L’assenza di un giudizio del revisore legale e la non integrale operatività dei controlli periferici integrano una grave carenza amministrativa che incide sull’attendibilità del rendiconto. L’ente è tenuto a garantire la corretta, completa e tempestiva formazione del ciclo contabile, valorizzando la funzione informativa della relazione di missione.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli Enti, riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi — Ets Aps, per l’esercizio 2023. L’ente, iscritto dal 16 giugno 2022 nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del terzo settore, opera senza scopo di lucro per l’inclusione delle persone sorde e si avvale prevalentemente dell’attività volontaria degli associati.

Il bilancio 2023 è stato deliberato tardivamente dal Consiglio direttivo il 18 giugno 2024 e approvato dall’Assemblea nazionale il 19 giugno 2024, oltre i termini statutari. Il revisore legale dei conti ha dichiarato di non essere nelle condizioni di esprimere alcun giudizio sul consuntivo nazionale, per il grave ritardo nell’aggiornamento della contabilità delle sedi territoriali e per l’insoddisfacente attività di revisione locale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto l’assetto organizzativo dell’ente, articolato in una sede centrale e in strutture periferiche, e rileva la mancata costituzione degli organi regionali di controllo. Pur in presenza di 21 revisori regionali, l’ente ha ritenuto non obbligatoria la nomina degli organi di controllo nelle articolazioni territoriali; la Sezione richiama l’attenzione sulla necessità di garantire l’assolvimento delle funzioni di controllo sia a livello centrale sia periferico, alla luce delle plurime criticità contabili.

Sul piano contabile, la Corte rileva che la relazione di missione non fornisce le informazioni complementari necessarie a riscontrare le dinamiche delle principali poste. In particolare, non sono illustrate le ragioni del divario tra i debiti bancari a breve termine dei due esercizi né la riduzione delle disponibilità liquide. L’ente ha riferito che tali variazioni derivano da operazioni interne di giroconto tra conti correnti del medesimo istituto, senza impatto reale sull’indebitamento.

Quanto alla voce altre riserve, l’ente ha prospettato che si tratti di un aggiustamento tecnico-contabile temporaneo di consolidamento, privo di corrispondenza con una disponibilità patrimoniale concreta. La Sezione giudica non coerente tale giustificazione, poiché il bilancio di esercizio deve contraddistinguersi per unità, universalità, integrità ed effettività delle poste.

La Corte richiama poi l’esternalizzazione di funzioni primarie della contabilità a consulenti esterni, con un anomalo rapporto tra consulenze e costi del personale dipendente. Il revisore legale ha segnalato che in sole 5 regioni su 21 la revisione è stata completata in modo soddisfacente. L’organo centrale di controllo ha confermato il ritardo nella presentazione del documento contabile e la mancanza di figure professionali adeguate.

Da ultimo, la Sezione raccomanda misure per assicurare la corretta e tempestiva formazione del rendiconto, la piena operatività dei controlli territoriali e la valorizzazione della funzione informativa del bilancio, rappresentando le osservazioni anche al Ministero vigilante ex art. 95 del codice del terzo settore e agli organi di controllo interno. L’esercizio 2023 chiude con un disavanzo di esercizio; il patrimonio netto resta sostanzialmente stabile, mentre il capitale proprio non copre le attività immobilizzate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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