Ricevitoria lotto, dolo e interessi speciali sul ritardato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 265 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del lotto, in quanto incaricato di riscuotere entrate dello Stato e di versarle, assume la veste di agente contabile e soggiace alla giurisdizione della Corte dei conti per il mancato o minore riversamento dei proventi erariali. L’omesso versamento delle somme introitate, al netto delle vincite e dell’aggio, integra responsabilità amministrativa e, ove sorretto dalla piena consapevolezza dell’illecito, è ascrivibile a titolo di dolo. Al concessionario inadempiente sono dovuti gli interessi speciali previsti dall’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994, pari a una volta e mezzo gli interessi legali, quali componente autonoma del danno da ritardato pagamento. Il danno da disservizio non è configurabile in re ipsa e deve essere respinto se la sua sussistenza e quantificazione non trovano riscontro in elementi probatori concreti.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una concessione di ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al pagamento di euro 61.225,16 in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’addebito trae origine dalla denuncia dell’amministrazione, secondo cui il concessionario non aveva versato i proventi della raccolta del gioco per una settimana contabile, pari a euro 48.832,52. A tale somma la Procura ha aggiunto il danno da disservizio, quantificato nell’aggio percepito per la medesima settimana, pari a euro 12.392,64.
Il convenuto ha dedotto di essere stato vittima di una rapina e di non aver potuto pagare per una momentanea mancanza di fondi, producendo copia di un bonifico con cui, poco prima dell’udienza, ha restituito la sorte capitale. La Procura ha preso atto dell’integrale restituzione del danno, rimettendosi al Collegio per la voce da disservizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ribadito la sussistenza della giurisdizione contabile, ricollegandola al rapporto di servizio di natura funzionale tra l’amministrazione finanziaria e il concessionario di ricevitoria del lotto, richiamando Cass. SS.UU. n. 12041 del 28 novembre 1997. La disciplina di cui al d.P.R. n. 303/1990 delinea gli obblighi del ricevitore, che assume la qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924, con conseguente applicazione delle regole sulla responsabilità contabile.
Quanto alla prima voce di danno, la Corte ha ritenuto che le somme percepite non siano state versate all’Erario in violazione dell’art. 24 d.P.R. n. 303/1990, che impone il versamento settimanale dei proventi al netto delle vincite e dell’aggio. Sul piano soggettivo, il Collegio ha aderito alla prospettazione attorea ravvisando il dolo: il convenuto, per sua stessa ammissione, ha intenzionalmente violato l’obbligo di riversamento, principale contenuto del rapporto concessorio, provvedendo al pagamento della sola sorte capitale appena prima dell’udienza. L’asserita rapina non è stata ritenuta provata.
La Corte ha quindi riconosciuto come ancora dovuti gli interessi speciali di cui all’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994, pari a una volta e mezzo gli interessi legali sul ritardato pagamento, da calcolarsi a far data dal primo giorno di inadempimento. Tali interessi costituiscono una porzione di danno non ristorata e assorbono ogni onere accessorio, non essendo stato provato un maggior danno.
Diversa è stata la sorte del danno da disservizio. Il Collegio ha ricordato che si tratta di una figura di danno erariale a contenuto patrimoniale, connessa alla disorganizzazione dell’amministrazione e ai costi sopportati per il mancato conseguimento dei fini istituzionali, richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. I Centr. n. 253/2014; Sezione giurisdizionale Regione Basilicata n. 83 del 22 marzo 2006; Sez. app. III n. 243 del 22 giugno 2016; Sez. Campania n. 1011/2021). La quantificazione è affidata al prudente apprezzamento del giudice ex art. 1226 c.c., ma la prova deve essere concreta.
Nel caso di specie, la domanda è stata respinta perché la rappresentazione del nocumento e la quantificazione operata dalla Procura non risultano suffragate da elementi idonei a giustificarne l’ammontare in diretta correlazione con quanto contestato. Il danno da disservizio non è configurabile come danno in re ipsa, né può essere addossato al convenuto per il solo fatto della violazione dei doveri di servizio. La richiesta risarcitoria è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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