Cessazione materia contendere e spese compensate in riliquidazione pensione Vigili del Fuoco (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 86 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento di quiescenza da parte dell’INPS, intervenuta nel corso del processo a seguito di istanza amministrativa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere quando entrambe le parti ne prendano atto e concordino in tal senso. In tale ipotesi, pur in presenza di una domanda accolta in via amministrativa, la compensazione delle spese di giudizio non è automatica né sanzionatoria, ma può essere disposta in ragione dei tempi tecnici ordinari necessari all’Istituto previdenziale per procedere alla riliquidazione, specie quando la platea dei destinatari interessati dal beneficio sia particolarmente ampia. Il giudice contabile, in composizione monocratica, dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e collocato in congedo dal 01.02.2020 con anzianità superiore a vent’anni, lamentava che l’INPS non avesse applicato, nel computo del trattamento di quiescenza liquidato con il sistema misto di cui alla legge n. 335 del 1995, l’aliquota del 44% della base pensionabile prevista per il personale militare dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto aveva invece applicato l’aliquota più bassa del 35% di cui all’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973.
Dopo un’istanza amministrativa del 18.01.2024 rimasta senza esito, il ricorrente proponeva ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per la Sardegna, deducendo la violazione della disciplina invocata e richiamando l’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, che equipara i Vigili del Fuoco al personale militare.
La Motivazione della Corte
L’INPS si costituiva con comparsa del 30.12.2024, rappresentando di avere emesso il provvedimento di riliquidazione della pensione, da porre in pagamento con la rata di marzo 2025 unitamente agli arretrati e relativi accessori, e chiedeva un differimento della discussione per prendere atto della cessazione della materia del contendere. All’istanza concordava la difesa del ricorrente.
Con ordinanza a verbale n. 2/2025, adottata all’udienza del 17.01.2025, la Sezione disponeva il rinvio della discussione. In vista della nuova udienza, la difesa del ricorrente depositava in data 10.05.2025 istanza di cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il giudice contabile ha dichiarato l’estinzione del giudizio, valorizzando da un lato il riconoscimento in via amministrativa della pretesa e dall’altro la concorde richiesta delle parti. La decisione non affronta il merito dell’interpretazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta definizione del rapporto.
Sul regolamento delle spese, la Corte ha disatteso la richiesta di condanna fondata sulla soccombenza virtuale e ha disposto la compensazione integrale. La scelta è motivata con i tempi tecnici ordinari richiesti dall’INPS per procedere alla riliquidazione a partire dalla data dell’istanza amministrativa, tenuto conto della platea molto ampia dei destinatari interessati dal beneficio. Il giudizio è dunque estinto e le spese compensate.
Nota della Redazione
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