Invalidità civile ultrasettantaquattro per cento e accredito contributivo ammesso ricorso in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 441 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 in favore di chi sia riconosciuto invalido in misura superiore al 74 per cento o ascritto alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978, come sostituita dal d.P.R. n. 834/1981, costituisce un diritto autonomo rispetto al distinto diritto al trattamento pensionistico, pur essendo ad esso funzionale. Ne consegue che l’interesse attuale e concreto ad agire sussiste anche in costanza di rapporto di servizio, a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione e dall’attuale possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. La relativa controversia, implicando la valutazione dello stato invalidante, integra un accertamento di carattere medico-legale, che il giudice contabile può demandare al Collegio Medico Legale.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un ente locale con qualifica di istruttore amministrativo dal 1994, aveva ottenuto dalla competente Commissione medica il riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 per cento, con decorrenza dal 28 novembre 2022. Reputando di versare in condizione invalidante superiore al 74 per cento in ragione delle patologie sofferte, ha chiesto il riconoscimento del diritto al beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, previa verifica del requisito sanitario.

L’Inps, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente era ancora in servizio, non aveva presentato domanda di pensione e non possedeva i requisiti anagrafici e contributivi. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, non essendo stata contestata la valutazione medico-legale sfavorevole.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile respinge l’eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire. La norma attribuisce al lavoratore il beneficio dell’accredito figurativo già in un momento anteriore rispetto al sorgere del diritto al trattamento pensionistico, configurandolo come diritto autonomo rispetto a quello alla pensione, sebbene ad esso funzionale.

Tale maggiorazione, incidendo sulla esatta determinazione dei requisiti e della misura del trattamento, assume rilievo decisivo ai fini della definizione an et quantum della futura prestazione. Appare dunque meritevole di tutela l’accertamento tempestivo della sussistenza o meno del diritto, poiché il riconoscimento incide sulla posizione contributiva del lavoratore ancora in attività.

Da qui la conclusione sull’ammissibilità del ricorso, in costanza di servizio, indipendentemente dalla domanda di pensione e dall’attuale possesso dei relativi requisiti. La Corte richiama, in termini conformi, le pronunce della Sez. II di appello n. 227/2024, della Sez. giur. Lazio n. 125/2024 e della Sez. giur. Calabria n. 186/2023.

Nel merito, la controversia esige la valutazione dello stato invalidante in relazione alle patologie documentate, che integrano principio di prova. Trattandosi di accertamento medico-legale, il giudice dispone consulenza tecnica demandando al Collegio Medico Legale di esprimere motivato parere sulla percentuale di invalidità e sulla sussistenza del requisito, con riferimento alla data della domanda. Il CML provvede con lo schema di relazione, le parti possono nominare consulenti tecnici entro quindici giorni e presentare osservazioni; la relazione definitiva va depositata nel termine assegnato.

Il giudizio è rinviato per la prosecuzione e la definizione, con ogni ulteriore questione di rito e di merito, compresa la decisione sulle spese, rimessa al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *