Irregolarità del conto dell’economo senza addebito per assenza di ammanchi, con spese di giustizia a carico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 187 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è volto all’accertamento obiettivo della regolarità della gestione dell’agente contabile. La gestione economale è gestione di cassa in regime di anticipazione, caratterizzata dalla non programmabilità e dalla imprevedibilità delle spese, che devono essere urgenti, di modico importo e svolgersi secondo una procedura semplificata rispetto all’ordinario procedimento di spesa delle pubbliche amministrazioni. Il ricorso alla spesa in economia deve essere limitato a fattispecie codificate e i relativi presupposti devono essere motivati e documentati antecedentemente alla spesa. Non è imputabile all’agente contabile la mancata restituzione del fondo economale residuo a fine esercizio se le regole interne prevedono il riporto al nuovo anno, né la presentazione fuori termine del conto se avvenuta su direttiva dei superiori livelli istituzionali. La declaratoria di irregolarità del conto non comporta addebito a carico dell’agente contabile in assenza di ammanchi; le spese di giustizia restano però a suo carico se le giustificazioni sono state fornite solo in sede di udienza.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, ha esaminato il conto giudiziale reso dall’economo dell’Ufficio delle Dogane di Caserta per l’esercizio finanziario 2023. Il Magistrato istruttore aveva rilevato plurime criticità: violazione del principio di personalità della gestione, carenza del visto di regolarità amministrativo-contabile, violazione della procedura e dei requisiti di spesa economale, inidoneità della documentazione giustificativa. La Procura aveva aderito integralmente alle richieste istruttorie, chiedendo la condanna dell’agente contabile al pagamento di € 949,92 per spese non discaricabili. L’agente contabile aveva invece concluso per il discarico del conto, evidenziando l’assenza di ammanchi e l’effettività delle spese sostenute nell’interesse dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha premesso che la gestione della cassa economale è contrassegnata da tratti distintivi: si tratta di una gestione di cassa in regime di anticipazione, nella quale l’economo risponde personalmente delle somme ricevute. La spesa economale costituisce una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti, essendo diretta a fronteggiare esigenze impreviste e non programmabili; per tale ragione, la richiesta di acquisto deve essere sempre adeguatamente motivata, anche con riferimento ai profili di urgenza e indifferibilità, conformemente agli artt. 33 e 37 d.P.R. n. 254/2002.

Quanto al primo rilievo, la Corte ha escluso profili di responsabilità sostanziale. La presentazione fuori termine del conto è avvenuta per adempiere a una direttiva dei superiori livelli istituzionali, che hanno introdotto solo nel marzo 2024 la figura dell’agente contabile per la gestione della cassa economale. Analoga conclusione ha riguardato la mancata restituzione del residuo di cassa di fine anno: la Rel. T del 22.4.2024 di parifica del conto ha confermato che le regole vigenti prevedono il riporto dell’avanzo al nuovo anno, sicché la condotta dell’agente non ha integrato violazione di norme contabili.

La Corte ha invece ritenuto fondati i rilievi concernenti la procedura di spesa. Dai moduli di autorizzazione esibiti, carenti di ogni motivazione, non è possibile desumere nemmeno in via indiziaria l’urgenza, l’imprevedibilità e l’attinenza ai fini istituzionali delle spese rendicontate. Alcune spese risultano manifestamente incongruenti con le finalità dell’ufficio, come quelle per l’acquisto di insetticida o di codici; altre, come le spese di cancelleria sistematicamente sostenute mese per mese, sono ampiamente prevedibili e quindi non riconducibili alla gestione economale. La mancanza di firme leggibili per quietanza rende incerto che i pagamenti abbiano avuto effettiva copertura con il fondo economale, mentre la posteriorità dell’autorizzazione rispetto alla spesa ha carattere illegittimo.

La mancanza di scontrini parlanti può ritenersi sanata dalla presenza di ricevute fiscali e documentazione postuma attestante beni e quantità acquistate. Non sanabile è invece l’omessa indicazione delle esigenze di immediatezza e urgenza delle spese, non potendo le integrazioni documentali postume supplire alla mancanza dei presupposti che devono precedere ciascun pagamento.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’irregolarità del conto per l’inadeguata rappresentazione dei risultati della gestione, senza porre alcun addebito a carico dell’agente contabile per assenza di ammanchi. Le spese di giustizia sono state poste a suo carico, in considerazione della irregolare tenuta del conto e della circostanza che le giustificazioni sono state fornite soltanto in sede di udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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