Processo tributario: documenti nuovi ammessi in appello anche per il contumace (Cass. civ. Sez. V n. 30358 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, anche nell’ipotesi in cui il documento prodotto sia l’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa volta a contrastare le ragioni del ricorso originario e non di eccezione in senso stretto. La possibilità di produrre documenti in grado di appello non è preclusa alla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto. Il giudice d’appello che escluda la produzione documentale del contumace viola la norma, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativa all’I.M.U. anno 2012, chiedendone l’annullamento. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto l’opposizione. Il Comune ha interposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado lo ha rigettato.

Il giudice d’appello ha ritenuto che il Comune, rimasto contumace in primo grado, avesse sollevato solo in appello l’eccezione sulla notifica, difesa preclusa ex art. 58 d.lgs. 546/92, e che non avesse fornito prove concrete della regolarità della notifica. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate non hanno depositato controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, nella versione ratione temporis vigente, che al comma 1 vieta nuove prove in appello salvo necessità o impossibilità incolpevole, e al comma 2 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

La Corte ricostruisce il proprio orientamento: la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, e tale principio opera anche quando in sede di gravame si depositi l’atto impositivo notificato. Si tratta infatti di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione dell’art. 57 del medesimo decreto (richiamata Cass. n. 8313 del 2018).

La Corte precisa poi che tale possibilità non è preclusa alla parte rimasta contumace in primo grado: poiché l’art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, essa può essere effettuata anche dal contumace, giacché il divieto dell’art. 57 concerne unicamente le eccezioni in senso stretto (richiamata Cass. n. 29568 del 2018).

Sotto tale profilo la Corte d’appello ha violato la disposizione in analisi, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Nel fascicolo di secondo grado allegato al ricorso risultano prodotte le notifiche, non valutate dalla CGT di secondo grado, che ha erroneamente escluso la stessa sussistenza di tali atti.

Il motivo è dunque accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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