Peculato militare continuato: rigetto dei motivi su dolo e dosimetria (Cass. pen. Sez. I n. 30335 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato militare continuato, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione non può tradursi in una rinnovata valutazione delle risultanze di merito, ma deve limitarsi a verificarne l’effettività, la coerenza logica, l’assenza di contraddittorietà e l’incompatibilità con gli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. La gestione esclusiva dei beni da parte del consegnatario con debito di vigilanza, la loro ingente diminuzione in un arco temporale brevissimo e l’omessa attivazione al momento della scoperta dell’ammanco integrano il dolo e non la mera negligenza. La censura sulla ritenuta pluralità delle condotte appropriative, non riproposta nei motivi di appello, è inammissibile in cassazione per novità della doglianza. Ai fini della dosimetria della pena, la media edittale si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo e aggiungendo il risultato al minimo, non dimezzando il massimo.
Il Fatto
La Corte militare di appello di Roma, con sentenza del 06.11.2025, rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso la condanna inflittagli dal Tribunale militare di Roma alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il delitto di peculato militare continuato e aggravato (art. 47, n. 2 e 215 c.p.m.p., art. 81 cod. pen.).
Il ricorrente, luogotenente dell’Esercito in servizio presso un Comando Genio, quale consegnatario con debito di vigilanza di materiali, si sarebbe appropriato di tre lotti di buoni carburante per un controvalore complessivo di euro 110.000, omettendone il transito nei registri ufficiali di carico e scarico. La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, mentre il Sostituto Procuratore generale militare concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiamando il principio secondo cui il vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia carente di effettività, manifestamente illogica, internamente contraddittoria o incompatibile con atti del processo dotati di autonoma forza dimostrativa (Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv. 251516-01). Il riferimento è all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Sul primo motivo, la difesa denunciava contraddittorietà per avere i giudici di merito valutato il disordine contabile come indice di negligenza del superiore gerarchico e, insieme, come prova del dolo del ricorrente. La Corte ritiene la censura infondata: la Corte territoriale ha escluso l’incompetenza o la sciatteria del consegnatario, valorizzando la sua esperienza pluriennale, le informazioni discordanti rese sulla frequenza dei controlli e l’impiego quotidiano delle cedole, che gli avrebbe imposto di accorgersi della loro repentina diminuzione.
Decisiva, secondo la sentenza impugnata, è la constatazione che l’unico soggetto che riceveva, gestiva e custodiva i buoni era il ricorrente, che disponeva di un armadio corazzato e che, avendo maturato la percezione dell’ammanco, non si attivò per una verifica né allertò il superiore gerarchico. Il superiore, pur titolare della vigilanza sul servizio, era estraneo alla materiale apprensione delle cedole: la sua condotta è stata quindi correttamente qualificata come colposa, senza che ciò elida il dolo dell’agente.
Il secondo motivo, con cui si contestava la ritenuta pluralità delle condotte appropriative e l’aumento a titolo di continuazione, è dichiarato inammissibile perché non proposto con i motivi di appello. Sul terzo motivo, relativo alla dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen., la Corte ribadisce il criterio di calcolo della media edittale e osserva che la pena base di anni tre, a fronte di un editto da due a dieci anni, è prossima al minimo e non richiede specifica motivazione.
I criteri valorizzati — entità del danno all’amministrazione militare, fiducia riposta nel militare e omessa condotta risarcitoria — sono congrui, mentre le difficoltà economiche del ricorrente restano irrilevanti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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