Incompletezza del dispositivo sanata dall’appello e specificità dei motivi di ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 9415 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’incompletezza del dispositivo della sentenza non ne determina la nullità quando l’interpretazione del dispositivo in correlazione con la motivazione, che ne costituisce la premessa, permetta di ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto. Il contrasto tra dispositivo e motivazione non rientra nelle ipotesi tassative di nullità previste dall’art. 604 cod. proc. pen., con la conseguenza che il vizio resta sanato dall’effetto devolutivo dell’appello. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica a quale dei casi tipici dell’art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, traducendosi la carenza in difetto di specificità dei motivi. Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla coerenza strutturale della sentenza in sé considerata, essendo preclusa ogni rilettura del compendio probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, a seguito di rito abbreviato, era stato ritenuto responsabile della detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente in concorso con un altro soggetto, nonché della detenzione illegale di armi e munizioni. Il giudice di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche e unificati i reati, aveva irrogato la pena detentiva e pecuniaria.

La Corte d’appello aveva rideterminato la pena, riqualificando la detenzione delle munizioni ai sensi dell’art. 697 cod. pen. Il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e censurando la ricostruzione del concorso e la mancata qualificazione del fatto come lieve.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo eccepiva un contrasto tra dispositivo e motivazione che la sentenza di appello non avrebbe potuto emendare. La Corte esclude però la contraddizione: nel dispositivo è richiamato l’art. 442 cod. proc. pen., si afferma la colpevolezza per i reati ascritti e si dà atto del riconoscimento delle attenuanti generiche. Al più potrebbe profilarsi un’incompletezza del dispositivo, nella parte in cui non esplicita l’esito del bilanciamento, cui il giudice ha posto rimedio in motivazione. L’incompletezza determina nullità solo quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione, presupposto che non ricorre quando la lettura congiunta consente di ricostruire le statuizioni.

Il vizio, in ogni caso, non rientra tra le ipotesi tassative dell’art. 604 cod. proc. pen. e resta sanato dall’effetto devolutivo dell’appello. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 3287 del 2008, che hanno ammesso il rimedio del giudice d’appello persino a fronte della mancanza assoluta di motivazione, e la giurisprudenza di legittimità sulla divergenza tra dispositivo e motivazione.

Quanto ai motivi sulla ricostruzione del fatto, la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. richiede la contestazione della riconducibilità del fatto nella fattispecie astratta, non la mera critica del giudizio di merito. La censura che si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare dalle prove una condotta corrispondente al tipo è riservata al giudice di merito. Il ricorso è inammissibile quando omette di indicare il caso tipico di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

Nel merito, il ricorrente propone una rilettura del compendio probatorio, ma al giudice di legittimità è precluso sovrapporre la propria valutazione a quella dei gradi precedenti. Gli atti richiamati devono avere forza dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante. La Corte territoriale ha invece valorizzato le dichiarazioni del ricorrente e il processo inferenziale sul trasporto dello stupefacente, con motivazione congrua ed esente da salti logici.

Il quantitativo di droga occultato preclude la qualificazione come fatto lieve, non risultando violati i principi delle sentenze Gambacurta e Murolo. Gli ultimi motivi sono inammissibili per genericità, non confrontandosi con la motivazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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