Continuazione esecutiva e limiti agli aumenti per i reati satellite (Cass. pen. Sez. III n. 9414 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice chiamato ad applicare la continuazione in sede esecutiva può rideterminare gli aumenti di pena previsti per i reati satellite, con l’unico limite della valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato. Egli non è invece vincolato dagli aumenti fissati in un provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva. Ne consegue che non è configurabile la violazione del principio del favor rei quando la pena complessiva applicata ai reati unificati resti inferiore alla somma algebrica delle pene irrogate dai giudici della cognizione, pur risultando superiore a quella determinata dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’11 aprile 2024, confermò la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 23 febbraio 2022 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati da due sentenze di condanna del GUP e del Tribunale di Palermo, divenute irrevocabili, il giudice di appello rideterminò la pena del reato continuato in anni cinque, mesi otto di reclusione e 24.000,00 euro di multa.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice dell’esecuzione aveva già unificato i reati satellite con provvedimento del 13 novembre 2020, applicando una pena poi ridotta per il rito abbreviato. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto assumere come base la pena già unificata in sede esecutiva e su di essa operare l’aumento per i fatti oggetto del nuovo procedimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. I giudici di merito avevano evidenziato che gli aumenti di pena disposti in questo procedimento per i reati satellite erano inferiori a quelli stabiliti dai giudici della cognizione.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il giudice dell’esecuzione può rideterminare gli aumenti previsti per i reati satellite con l’unico limite della valutazione compiuta in sede di cognizione, sulla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. I n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo; Sez. I n. 35503 del 5/7/2024, Scicchitano; Sez. I n. 35501 del 5/7/2024, Martino). Il giudice dell’esecuzione non è invece vincolato dagli aumenti fissati in un precedente provvedimento esecutivo, poiché la sua discrezionalità incontra un limite solo rispetto alla valutazione di cognizione (Sez. I n. 35292 del 28/5/2024, Raia).
Applicando tali principi, la Corte ha osservato che il cumulo materiale delle pene irrogate dai giudici della cognizione — già ridotte per il rito — ammontava ad anni sei e mesi otto di reclusione e 23.000,00 euro di multa. La sentenza impugnata sanzionava i medesimi reati con una pena complessiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione e 22.333,00 euro di multa, dunque sensibilmente inferiore alla somma algebrica delle pene di cognizione.
Pur essendo tale pena superiore a quella irrogata dal giudice dell’esecuzione, la doglianza non è configurabile, perché per effetto della decisione impugnata il condannato ha comunque usufruito di un trattamento complessivamente più favorevole rispetto a quello fissato dai giudici della cognizione. All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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