Guida in stato di alterazione dopo uso di stupefacenti: valutazione di merito insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 21406 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce censure concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione della sentenza che afferma la responsabilità per il reato di cui all’art. 187 cod. strada è congrua e adeguata quando si fonda sul congiunto esame degli esiti degli esami chimici, dimostrativi dell’uso di stupefacente, e delle dichiarazioni degli operatori di polizia circa il palese stato di alterazione. L’utilizzabilità degli accertamenti tecnici è confermata dall’avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne aveva confermato la condanna per il reato di guida in stato di alterazione dopo l’uso di sostanze stupefacenti. La vicenda traeva origine da un incidente stradale, in occasione del quale gli operatori di polizia avevano riscontrato un palese stato di alterazione del conducente e gli esami chimici successivi avevano dimostrato l’uso di cocaina.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile perché le censure proposte riguardavano la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e adeguata, immune da censure di manifesta illogicità, perché fondata su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano motivatamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 187 cod. strada, avendo congiuntamente considerato gli esiti degli esami chimici compiuti sulla persona del conducente e le risultanze relative al suo stato di alterazione nell’immediatezza del fatto. L’utilizzabilità degli esami tecnici è stata confermata dall’avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rivolto dagli operanti all’interessato.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito che aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, in considerazione della gravità della condotta e dei plurimi precedenti penali a carico dell’imputato. Il giudice di legittimità ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso