Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 142 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile l’obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo a beni mobili o materie per i quali egli non abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone il deposito di beni in custodia; ove tale presupposto manchi, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale. La pronuncia in rito non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune e relativo all’esercizio finanziario 2021, depositato in data 08.06.2022. Il conto è stato qualificato come conto del consegnatario e iscritto dall’ente locale al giudizio della Sezione giurisdizionale regionale.

La Procura regionale ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del conto, per la ragione che la gestione non involge beni per i quali l’agente abbia il debito di custodia. La questione arriva così davanti alla Corte perché il giudizio di conto è stato comunque instaurato dall’ente locale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame del conto in oggetto, qualificato come conto del consegnatario. Esso consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

Decisiva è però la verifica dell’oggetto della gestione. La Corte rileva che la gestione sottoposta a giudizio non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Manca, dunque, il presupposto sostanziale che fonda l’obbligo di resa.

Su questo punto il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza contabile, che reputa non configurabile, con riguardo a siffatti beni, un obbligo di resa del conto giudiziale. Vengono citate, tra le tante, la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018 e le decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.

La conclusione della Procura regionale è quindi condivisa. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia è di rito, sicché la Corte nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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