Nessun obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 150 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili o alle materie dei quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia. La improcedibilità del giudizio di conto discende dalla carenza del presupposto sostanziale dell’obbligo di rendicontazione, non da un vizio del giudizio. Alla declaratoria di improcedibilità consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la decisione in rito.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto un rendiconto reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2022 e depositato nel luglio 2023. Il prospetto contabile ricalca il modello allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni.
La gestione oggetto del giudizio non riguarda però beni mobili o materie per le quali l’agente abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto e la Sezione è stata chiamata a verificare la sussistenza dell’obbligo di resa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, cioè un prospetto modellato sul modulo allegato al d.P.R. n. 194/1996. Si tratta del modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti territoriali.
La Sezione rileva che la gestione sottoposta a rendicontazione non concerne beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).
Su questa premessa la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, che ritiene non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Sono citate, tra le tante, la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018, le decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.
La conclusione della Procura regionale è quindi condivisa. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia resta in rito, con la conseguenza che nulla è disposto per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, prospetto modellato sul modulo allegato al d.P.R. n. 194/1996. Si tratta del modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti territoriali.
La Sezione osserva che la gestione sottoposta a rendicontazione non concerne beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).
Su questa premessa la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, secondo cui non è configurabile, per i beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Sono citate, tra le tante, la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018, le decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.
La conclusione della Procura regionale è pertanto condivisa. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale. La pronuncia resta in rito, con la conseguenza che nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.