Danno all’immagine e patteggiamento senza pene accessorie (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 17 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, non preclude l’azione erariale di danno all’immagine quando la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia accompagnata da pene accessorie. In tale ipotesi la sentenza patteggiata conserva un effetto accertativo di carattere residuale, idoneo a integrare il presupposto di proponibilità della domanda risarcitoria previsto dall’art. 51, comma 7, c.g.c., restando ferma l’autonomia del giudice contabile nel libero apprezzamento del compendio probatorio. Il principio della circolarità delle prove consente al giudice contabile di utilizzare gli atti delle indagini penali, anche se confluiti in un patteggiamento, quali elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la prova presuntiva. Il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934 non è esercitabile in presenza di condotte connotate da dolo intenzionale.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del compartimento di Catania di una società partecipata, addetti alla direzione dei lavori di manutenzione e ai controlli sugli appalti, sono stati coinvolti in un sistema corruttivo accertato dalla Guardia di Finanza. Gli imprenditori affidatari di appalti si assicuravano, mediante tangenti, l’inerzia o la compiacenza dei funzionari nei controlli di competenza. Il procedimento penale si è definito con due sentenze di patteggiamento, divenute irrevocabili, con applicazione di pene detentive.

La Procura regionale ha chiesto la condanna al risarcimento del danno all’immagine in favore della società danneggiata. La Sezione territoriale, in parziale accoglimento, ha condannato i convenuti con importi quantificati sulle utilità illecitamente percepite, maggiorate equitativamente del cinquanta per cento. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello principale e incidentale gli interessati, mentre due convenuti non hanno impugnato, con conseguente passaggio in giudicato nei loro confronti.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli, la Sezione d’appello affronta il motivo comune a tutti i deducenti, relativo alla portata dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. La norma, dopo aver sancito l’inefficacia della sentenza patteggiata nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e per l’accertamento della responsabilità contabile, prevede che, in assenza di pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza ex art. 444 alla sentenza di condanna.

Dal tenore letterale il Collegio ricava tre distinte fattispecie: una generale di inefficacia, una seconda che esclude l’equiparazione extra penale in difetto di pene accessorie, e una terza, residuale, che equipara la sentenza patteggiata a una pronuncia di condanna in assenza delle deroghe precedenti. La disciplina non ha abrogato le leggi speciali di equiparazione, che continuano a operare quando siano irrogate pene accessorie. Nel caso di specie, l’art. 51, comma 7, c.g.c. non costituisce norma di assimilazione, ma introduce unicamente una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: solo a questo fine la sentenza patteggiata può essere considerata pronuncia di condanna, senza automatismi nell’accertamento.

La Corte respinge poi la censura sull’asserito uso illegittimo degli atti del procedimento penale. In aplicacióne del principio di circolarità delle prove, le pronunce di patteggiamento possono assumere valore di indizio, valorizzabile in presenza di riscontri positivi e idoneo a fondare la prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, purché gravi, precisi e concordanti e non efficacemente contraddetti. Nel caso concreto, la ricostruzione dei primi giudici si fonda su un autonomo accertamento, sorretto anche da dichiarazioni confessorie, e non su automatismi.

Quanto alla quantificazione, la Sezione accoglie il primo motivo dell’appellante incidentale la cui condanna era stata estesa a capi di imputazione archiviati: il solo capo sul quale è intervenuta pronuncia riguarda un’utilità di trentamila euro, con addebito rideterminato in quarantacinquemila euro secondo il criterio di computo già applicato. Respinge invece le doglianze sulla misura del danno e sul potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934, precluso dalla natura dolosa delle condotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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