Dipendenza da causa di servizio anche per militare transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 228 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata prescinde dallo status lavorativo rivestito dal richiedente al momento della domanda. Il transito del militare nelle corrispondenti aree funzionali civili non fa venir meno il requisito soggettivo, poiché rileva esclusivamente il periodo di servizio militare cui la patologia è riconducibile. L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, che circoscrive l’accertamento al personale del comparto sicurezza e difesa, va interpretato nel senso che esso opera con riferimento al servizio prestato e non alla qualifica posseduta al momento dell’istanza. Quanto al termine decadenziale, l’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevede che, se la malattia insorge dopo i cinque anni dalla cessazione, il termine decorra dalla manifestazione della malattia stessa, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 323/2008.
Il Fatto
Il ricorrente, già arruolato nella marina militare e impiegato in diverse missioni internazionali con il ruolo di responsabile delle telecomunicazioni campestri, riferisce di aver operato in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza dispositivi di protezione individuale e con esposizione a polveri e fumi tossici. Dopo il transito nelle corrispondenti aree funzionali civili del Ministero della Difesa, gli è stata diagnosticata una patologia oncologica per la quale ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
L’amministrazione ha negato il riconoscimento per carenza del requisito soggettivo, ritenendo che, in ragione dell’avvenuto passaggio nei ruoli civili prima dell’istanza, non trovasse applicazione l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’annullamento del provvedimento e l’accertamento della dipendenza della patologia dal servizio militare. In autotutela, l’amministrazione ha riaperto il procedimento, ma la competente commissione medica ha ritenuto l’istanza inammissibile perché presentata oltre cinque anni dalla cessazione dal servizio militare.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta preliminarmente le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, rigettandole entrambe. Quanto alla giurisdizione, oggetto del giudizio è il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata; le eventuali conseguenze sul rapporto di lavoro si atteggiano come effetti automatici dell’accertamento e non costituiscono il petitum sostanziale. Il giudice provvisto di giurisdizione non avrebbe comunque potuto essere quello amministrativo, poiché il ricorrente è attualmente inquadrato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, reciprocamente formulate dall’INPS e dal Ministero della Difesa, sono rigettate sul rilievo del consolidato orientamento secondo cui le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione, restando entrambi obbligati sostanziali dell’unitario procedimento di pensione.
Nel merito della carenza del requisito soggettivo, il giudice accoglie la doglianza del ricorrente. Il Ministero ha prestato una sorta di acquiescenza alle sue ragioni, procedendo a rivedere in autotutela la decisione iniziale. Il ricorrente ha inteso chiedere l’accertamento ritenendo la patologia riconducibile al servizio prestato in Marina militare, risultando ininfluente il suo attuale status lavorativo.
Quanto all’eccezione di prescrizione, rectius decadenza, il giudice rileva che l’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 323/2008 nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda decorra dalla manifestazione della malattia stessa. Nel caso di specie la malattia è stata diagnosticata per la prima volta nel 2023 e alcuna contraria argomentazione è stata prodotta dalle resistenti. L’eccezione è quindi rigettata.
Tenuto conto che il processo davanti alla Corte dei conti è volto al riconoscimento di diritti sostanziali e non all’annullamento di atti, il giudice procede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, accertando la sussistenza del requisito soggettivo e riservando ogni ulteriore valutazione di merito.
Nota della Redazione
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