Incremento perequativo ad personam non quiescibile ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. II App. n. 5 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni degli iscritti alle Casse degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva è costituita, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla l. 26 aprile 1983, n. 131, dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l’attività lavorativa. L’inclusione di un emolumento nella retribuzione non comporta automaticamente la sua computabilità nella base pensionabile, dovendosi accertare la fissità, la continuità e la corrispettività rispetto all’attività prestata. Non è quiescibile l’incremento retributivo riconosciuto per conservare, nella forma dell’assegno ad personam, il maturato economico acquisito nel passaggio tra enti, poiché risponde a un’evenienza contingente e speciale e difetta dei richiesti requisiti di fissità e corrispettività. Il giudice contabile, nel valutare la quiescibilità, non revoca in dubbio la legittimità degli emolumenti riconosciuti nel rapporto di lavoro, ma ne verifica la sola incidenza sul trattamento di quiescenza, nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva.

Il Fatto

Gli eredi di un dirigente amministrativo di una ex Usl, collocato in quiescenza e successivamente deceduto, adivano la Sezione giurisdizionale per la Campania chiedendo l’inclusione nella certificazione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 30, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 55/1983, dell’incremento retributivo riconosciuto al loro dante causa, con rideterminazione della base pensionabile e condanna dell’Inps e della gestione liquidatoria alla ricostruzione del trattamento. L’incremento derivava da una delibera esecutiva del 1997, adottata a seguito dell’equiparazione del trattamento economico del personale direttivo a quello apicale dell’ente di provenienza.

Il giudice di prime cure, dopo una sentenza-ordinanza non definitiva che aveva affermato la giurisdizione contabile e disposto una consulenza tecnica, rigettava il ricorso, escludendo che l’incremento avesse funzione remunerativa. Gli eredi propongono appello, deducendo violazione del giudicato interno e del giudicato amministrativo, nonché la computabilità dell’emolumento perequativo.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda d’Appello esamina anzitutto l’eccezione di violazione del giudicato interno. Secondo gli appellanti, la sentenza non definitiva del 2019 avrebbe riconosciuto l’an della pretesa, lasciando in contestazione solo il quantum. La Corte rigetta la censura: nel provvedimento richiamato il giudice si è pronunciato con natura decisoria solo sulle eccezioni di giurisdizione, legittimazione passiva e interesse ad agire, disponendo un supplemento istruttorio sulla domanda di merito.

La considerazione secondo cui il diritto alla spettanza del trattamento sarebbe stato riconosciuto dai resistenti costituisce, infatti, passaggio argomentativo funzionale all’affermazione della giurisdizione contabile, non statuizione decisoria sull’an. La domanda, nella sua unicità, involgeva sia l’an sia il quantum.

Quanto al preteso contrasto con il giudicato amministrativo, la Corte richiama il principio di separatezza e autonomia del giudizio pensionistico rispetto a quello sul rapporto di lavoro. Il giudice contabile giudica in via esclusiva sul sorgere, modificarsi o estinguersi del diritto a pensione e può delibare gli atti amministrativi relativi allo status del dipendente senza invadere la giurisdizione del giudice del rapporto, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8317/2010 e n. 15848/2024. Nessun contrasto di giudicati è pertanto configurabile.

Nel merito, la Corte conferma il rigetto. La delibera del 1997 limitava l’incremento sino all’intervento della contrattazione collettiva, senza efficacia per l’avvenire, e non collegava l’aumento all’espletamento dell’attività lavorativa. Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto le somme per conservare il maturato economico acquisito nell’ente di provenienza, nella forma dell’assegno ad personam. Difettano dunque i requisiti di fissità e corrispettività richiesti dall’art. 30 del d.l. n. 55/1983, come elaborati dalla costante giurisprudenza contabile anche della Sezione.

Infine, la questione del versamento dei contributi è ritenuta irrilevante: l’adempimento dell’obbligo contributivo non comporta di per sé la quiescibilità delle somme, e la produzione documentale proposta è ininfluente ai fini del decidere. L’appello è rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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