Parere negativo sulla costituzione di una CER in forma di società cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 130 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato con riguardo alla necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria. Nelle comunità energetiche rinnovabili la disciplina europea e nazionale non impone la forma societaria, sì che l’amministrazione deve dimostrare la proporzione tra mezzo e fine mediante un’analisi comparativa delle alternative. La mera ripetizione delle formule normative, priva di dati oggettivi, integra motivazione insufficiente e giustifica il parere negativo.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato lo schema di statuto e lo schema di atto costitutivo di una società cooperativa destinata a operare come comunità energetica rinnovabile, unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla relazione del RUP e alla documentazione sulle modalità di consultazione pubblica.

L’operazione si inserisce nel percorso avviato dall’ente per accedere ai contributi regionali destinati ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, finalizzati alla promozione di comunità energetiche rinnovabili e solidali. La Sezione è stata chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, sulla conformità dell’atto ai parametri normativi ivi richiamati.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la fisionomia del controllo, richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/2022 e n. 19/2022: la verifica interviene prima che la scelta amministrativa sia attuata mediante il diritto societario, e mira a sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici dell’operazione. Il parere negativo non impedisce la costituzione, ma attiva in capo all’ente un onere di motivazione rafforzata ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.

Superata la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi — il Comune rientra tra gli enti destinatari del controllo e l’atto concerne la costituzione di una società — la Corte esamina i vincoli finalistici dell’art. 4 TUSP. La forma cooperativa adottata è astrattamente compatibile con i tipi societari ammessi dall’art. 3 TUSP. Il punto critico è però il vincolo di scopo: la documentazione non offre alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare che la produzione e la fornitura di energia non sarebbero svolte dal mercato senza intervento pubblico o lo sarebbero a condizioni differenti. Il progetto di fattibilità precisa che gli impianti non potranno essere realizzati dalla cooperativa, “la quale nasce senza patrimonio”, e che saranno i membri a investire o ad affidarsi a un terzo, circostanza che rende ancor meno comprensibile l’interesse generale alla costituzione del soggetto societario.

Sul piano della forma societaria, la Corte rileva che il diritto europeo e l’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 configurano la CER come soggetto di diritto autonomo senza imporre la veste societaria. L’ente ha motivato la scelta solo con l’impossibilità di gestione diretta, senza una comparazione tra mezzi e fini coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione avrebbe dovuto includere una S.W.O.T. Analysis delle opzioni praticabili.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, richiamando la deliberazione n. 16/2022 delle Sezioni riunite, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Non risulta indicata alcuna previsione di spesa a carico dell’ente, né il numero delle quote o la quota che il Comune intende sottoscrivere: ne deriva assenza di copertura finanziaria. Il progetto di fattibilità, inoltre, non contiene dati di conto economico, di stato patrimoniale o di rendiconto finanziario, limitandosi a scenari non dettagliati e privi di un vero Business Plan.

Infine, la Corte esamina l’art. 5, comma 2, TUSP: la consultazione pubblica deve avere ad oggetto lo schema di atto deliberativo di costituzione, non la mera conoscibilità del progetto. La documentazione non dimostra che tale consultazione sia stata effettuata. Per tutte queste ragioni la Sezione esprime parere negativo e ordina la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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