Controllo gestionale Cineca e in house providing rinvio pregiudiziale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 143 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo, ai sensi della legge n. 259/1958, si estende alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con particolare riguardo all’osservanza delle norme in materia di in house providing e di contenimento della spesa pubblica. Sussiste l’obbligo di una prudente valutazione, in ossequio ai principi di prudenza e di competenza economica, in merito all’adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi, specie quando l’esito di contenziosi, sebbene definiti in modo favorevole dalla Commissione europea, sia ancora sub iudice o soggetto a possibili esiti sfavorevoli a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La corretta qualificazione dell’ente come organismo in house non può ritenersi definitivamente acquisita fino alla pronuncia della CGUE, con conseguente necessità di monitorare costantemente i giudizi pendenti e di valutare l’adeguatezza degli importi iscritti nei fondi, al fine di non inficiare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente.

Il Fatto

La Corte dei conti ha esercitato il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio Interuniversitario Cineca per l’esercizio 2024, un ente di diritto privato in controllo pubblico senza scopo di lucro, sottoposto al controllo della Sezione ai sensi del d.P.C.M. del 26 agosto 2016. La relazione, redatta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, esamina l’operato del Consorzio, che fornisce servizi informatici a università, enti di ricerca e ministeri, ed è qualificato come soggetto in house providing, anche se tale natura è stata oggetto di un acceso contenzioso.

L’analisi ha riguardato l’assetto organizzativo, la gestione del personale, l’attività negoziale e i risultati contabili dell’esercizio. Particolare attenzione è stata dedicata al cospicuo contenzioso in essere con il Ministero dell’università e della ricerca, avente ad oggetto la natura di aiuti di Stato dei contributi erogati al Consorzio per gli anni 2015-2018, nonché al nuovo corso del giudizio sull’in house dopo un’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE da parte del Consiglio di Stato. La relazione mira a riferire al Parlamento sull’osservanza delle leggi e sulla regolarità della gestione, nonché sull’adeguatezza delle scelte organizzative e finanziarie.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che il Cineca, sebbene dotato di una regolamentazione interna improntata ai principi del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 175/2016, non vi rientra formalmente. Ha analizzato la consistenza delle risorse umane, pari a 1.144 unità, e il costo del personale, incrementato del 3,3% per effetto del rinnovo contrattuale, raccomandando un attento monitoraggio dei costi per incarichi esterni, anch’essi in forte aumento.

Con riferimento al profilo più delicato, la Corte ha esaminato il contenzioso relativo ai contributi Miur. Sebbene una decisione della Commissione europea del 21 novembre 2024 abbia escluso la natura di aiuto di Stato dei finanziamenti, la Sezione ha rilevato che permangono elementi di incertezza sugli esiti dei giudizi nazionali, pendenti in attesa di tale decisione. La Corte ha pertanto raccomandato una valutazione prudente delle iscrizioni al fondo rischi su crediti, pari a euro 52.485.317, a fronte di un’esposizione residua verso il Mur di euro 62.759.349, dato il potenziale impatto finanziario sull’Ente.

Inoltre, la Sezione ha dato atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2726 del 2026 che ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea cinque questioni pregiudiziali sulla corretta interpretazione dei requisiti dell’in house providing. Tali questioni riguardano la sussistenza del controllo analogo congiunto in un consorzio con oltre cento partecipanti, la rilevanza della mera partecipazione assembleare, la composizione del consiglio di amministrazione e il computo dell’attività prevalente. La Corte ha quindi concluso che la qualificazione del Cineca come soggetto in house non è definitiva e va monitorata.

Sotto il profilo contabile, la Sezione ha analizzato i risultati di bilancio, evidenziando un utile di esercizio di soli euro 174.574, in forte calo rispetto all’anno precedente (-95,7%), dovuto principalmente all’accantonamento di 9 milioni di euro per la copertura dei costi non recuperabili del progetto Tecnopolo. Ha, infine, raccomandato di proseguire nell’adeguamento del regolamento per le commissioni di gara al nuovo codice dei contratti pubblici e di valutare la scelta di applicare il d.P.C.M. n. 143/2022 ai compensi dell’Organismo di vigilanza, in quanto tale decreto non costituirebbe una base giuridica idonea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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