Sviamento di fondi pubblici e responsabilità contabile del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 1 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici destinati alla realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali instaura un rapporto funzionale di servizio con l’ente erogante e risponde del danno cagionato dall’utilizzo indebito delle somme rispetto al programma stabilito. La condotta è antigiuridica quando il beneficiario, al solo fine di percepire l’anticipo, ometta di avviare l’iniziativa dichiarata e non riscontri i rilievi del gestore, violando gli obblighi del bando. Il danno erariale risarcibile coincide con l’importo effettivamente erogato e non si estende alle spese forfettarie di iscrizione a ruolo, estranee alla giurisdizione contabile. Le autonome iniziative di recupero dell’amministrazione non ostano all’azione del pubblico ministero contabile, salva in esecuzione la verifica dell’assenza di duplicazione risarcitoria.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza su un’attività di consulenza volta a far ottenere alla clientela finanziamenti pubblici mediante documentazione solo formalmente corretta. I contratti di locazione esibiti risultavano contraffatti e i luoghi d’esercizio in gran parte inesistenti o in disuso.

Con riferimento alla ditta individuale convenuta, la domanda di finanziamento a valere sul Bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1. veniva ammessa e l’anticipo erogato. La beneficiaria non sottoscriveva il piano di ammortamento e non dava riscontro ai rilievi del gestore, che disponeva la revoca totale del finanziamento. La Regione comunicava che l’anticipo non era stato restituito, con credito residuo complessivo di euro 20.188,00. La Procura regionale chiedeva la condanna a titolo di dolo; la convenuta non si costituiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia della convenuta, stante la regolare notificazione dell’atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio.

Nel merito, la Corte ravvisa tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica connotata da dolo, il pregiudizio finanziario pubblico e il nesso eziologico. Quanto al primo, il privato che percepisce fondi pubblici per realizzare programmi in specifici settori economico-sociali instaura un rapporto funzionale di servizio con l’ente erogante, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico, secondo giurisprudenza costante richiamata dal Collegio.

L’elemento soggettivo è individuato nella consapevole e volontaria presentazione della domanda per un’iniziativa che la convenuta non aveva alcuna seria intenzione di avviare, al solo fine di percepire l’anticipo in misura massima. La Corte valorizza l’inserimento della domanda in uno schema fraudolento più ampio, riconducibile a un’unica società intermediaria e riferito a numerosi soggetti sul medesimo bando. L’assenza di effettivo interesse imprenditoriale è confermata dal mancato riscontro ai rilievi e dalla mancata sottoscrizione del piano di ammortamento, in violazione degli obblighi del bando.

Il comportamento rinunciatario tenuto in sede preprocessuale e processuale concorre, insieme alle risultanze documentali, a formare il convincimento del giudice, pur non implicando la contumacia di per sé riconoscimento della fondatezza della domanda.

Sul piano eziologico, allo sviamento del finanziamento dalla finalità pubblica assegnata è riconducibile un danno certo, concreto ed attuale: il mancato avvio dell’attività dichiarata implica il mancato raggiungimento dell’interesse pubblico e rende la spesa priva di utilità. La quantificazione è però limitata all’importo effettivamente erogato, restando estranee alla giurisdizione contabile le spese forfettarie di iscrizione a ruolo, attinenti alla procedura esecutiva conseguente alla revoca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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