Notifica per corriere privato nulla se il ricorso è tardivo (Cass. civ. Sez. V n. 16709 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle statuizioni della pronuncia rescindente e non può seguire un autonomo percorso argomentativo. La notificazione dell’atto impositivo eseguita, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e l’entrata in vigore della legge n. 124/2017, mediante spedizione della raccomandata informativa a mezzo di corriere privato è nulla e non inesistente, poiché il soggetto che vi provvede non ha il potere di attestare con efficacia fidefacente la data di effettuazione della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c. La nullità si sana, con effetti ex nunc, con la proposizione del ricorso per raggiungimento dello scopo, ma solo se questo avviene entro il termine di decadenza dalla potestà impositiva; diversamente l’avviso di accertamento è annullato.

Il Fatto

La vicenda riguarda una contribuente destinataria di un avviso di accertamento, la cui notificazione era stata eseguita dal messo notificatore con il rito degli irreperibili cd. relativi ex art. 140 c.p.c., mediante spedizione dell’avviso di deposito presso la casa comunale a mezzo di un corriere privato.

Con una prima ordinanza, la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza della C.T.R. che aveva ravvisato l’inesistenza di quella notifica, stabilendo che il vizio integrava una nullità e non l’inesistenza. Il giudice del rinvio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva invece ritenuto valida e tempestiva la notificazione e infondate le contestazioni di merito della contribuente. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, ritenendoli fondati. Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso a nuove deduzioni e a nuove richieste istruttorie che non siano in rapporto di necessaria consequenzialità rispetto alle statuizioni della pronuncia rescindente. Il giudice del rinvio, invece, ha completamente disatteso il dictum della Corte regolatrice.

Richiamando l’ordinanza n. 13170/2022, la Corte ribadisce che quella notificazione non poteva dirsi inesistente, ma solo nulla, con la conseguenza che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare il momento in cui, tramite la proposizione del ricorso giurisdizionale, la nullità si fosse sanata, con effetto ex nunc, per raggiungimento dello scopo.

La Corte chiarisce poi che, pur applicandosi anche agli atti impositivi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione affermato dalle SS.UU. n. 40453/2021, la sua applicazione presuppone che il procedimento notificatorio si sia validamente perfezionato. Nella specie la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. era stata spedita, in data 2/1/2013, a mezzo di corriere privato nel periodo compreso tra la citata direttiva e la legge n. 124/2017, da un soggetto privo del potere di attestare con efficacia fidefacente la data di effettuazione della notifica.

Poiché il ricorso è stato proposto solo nel maggio 2013, ben oltre i sessanta giorni dal perfezionamento del procedimento notificatorio, la nullità non si è sanata e l’atto impositivo non può dirsi notificato entro il termine di decadenza dalla potestà accertatrice. Non è necessario un ulteriore rinvio, poiché dagli atti risulta che il ricorso di primo grado è stato proposto oltre il quarto anno previsto dall’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/73, a termine di decadenza già spirato. La sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, con annullamento dell’atto impositivo; il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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