Concessione di beni del patrimonio indisponibile e soggettività passiva IMU del concessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10306 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il concessionario di beni appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente territoriale è soggetto passivo del tributo, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011. La soggettività passiva è radicata non nella titolarità di un diritto reale sul fabbricato, ma nella posizione di concessionario e nel conseguente godimento del bene oggetto della concessione, a prescindere dalla qualificazione degli effetti (reali od obbligatori) del provvedimento concessorio. Il presupposto impositivo si identifica nell’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo e temporaneo del suolo pubblico, non assumendo rilievo la circostanza che le opere realizzate dal concessionario siano acquisite al patrimonio indisponibile dell’amministrazione concedente.
Il Fatto
Una società, nel 2015, aveva edificato un fabbricato su un terreno ricevuto in concessione da Roma Capitale, compreso nel patrimonio indisponibile dell’ente. La società impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, sostenendo di non essere proprietaria del fabbricato, immediatamente acquisito al patrimonio del Comune, e di non poter quindi essere annoverata tra i soggetti passivi del tributo.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, confermando la sentenza di prime cure, respingeva il ricorso, ritenendo la società titolare di un possesso qualificato sul bene in ragione della concessione edilizia. La società proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, 822, 934, 1021 e 1140 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. In primo luogo, ha ricostruito l’evoluzione normativa, ricordando che l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, novellato dall’art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, ha stabilito che nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario. Tale disciplina, affermatasi per l’ICI, è stata successivamente confermata per l’IMU dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 e ribadita dall’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019.
La Corte ha quindi precisato che la soggettività passiva del concessionario prescinde dalla natura reale od obbligatoria degli effetti della concessione. La situazione soggettiva del concessionario non muta in relazione al fabbricato edificato o edificando sull’area, che ne costituisce accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ., restando il presupposto impositivo radicato nella posizione di concessionario del suolo.
Con specifico riferimento ai beni del patrimonio indisponibile, la Corte ha valorizzato la recente evoluzione giurisprudenziale, richiamando il precedente di Cass., Sez. Trib., n. 18946 del 10 luglio 2025, che ha esteso la soggettività passiva IMU al concessionario di tali beni. L’operazione interpretativa è giustificata dall’eadem ratio che accomuna i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili, appartenenti entrambi alla categoria dei beni pubblici, senza sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata: in entrambi i casi il presupposto del tributo si identifica nel godimento del bene oggetto di concessione.
La Corte ha infine respinto il richiamo della ricorrente alla proposta di definizione anticipata formulata in altro procedimento tra le medesime parti, precisandone la natura non decisoria e l’irrilevanza ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, tanto più nel caso in cui, come nella specie, la decisione si fondi su una ratio diversa da quella prospettata dal giudice proponente. Il ricorso è stato rigettato, con integrale compensazione delle spese processuali e senza applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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