Riliquidazione pensione per incrementi CCNL Enti Locali cessati in costanza di contratto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 10 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli incrementi degli stipendi tabellari introdotti dal CCNL del Comparto Enti Locali 2016-2018 non spiegano effetto sul trattamento pensionistico in via generale, poiché le norme della contrattazione collettiva riguardano il solo rapporto di lavoro in attività di servizio. Solo in via eccezionale, e in forza di specifiche clausole contrattuali, i miglioramenti economici sono attribuiti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza del contratto, considerato, mediante una fictio iuris, come ancora in servizio. Ove la clausola contrattuale preveda espressamente che le misure e gli incrementi abbiano effetto integrale ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, il diritto alla riliquidazione della pensione deve essere accertato, con i conseguenti arretrati.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione del CCNL del Comparto Enti Locali relativo al periodo 1.1.2016-31.12.2018. Egli ha dedotto che il contratto collettivo, con l’introduzione degli incrementi degli stipendi tabellari, aveva previsto che tali aumenti spiegassero effetto integrale, ai fini della determinazione della pensione, anche nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto.
L’INPS si è costituito rappresentando di aver già spontaneamente riliquidato la pensione e calcolato gli arretrati, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Comune di Napoli ha chiesto la propria estromissione dal giudizio. All’udienza del 20/12/2024 il ricorrente ha dichiarato di non aver percepito le somme a titolo di arretrato, così opponendosi alla declaratoria di cessazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui le norme della contrattazione collettiva riguardano il solo rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio. Solo in via eccezionale esse possono riflettersi sul trattamento pensionistico, quando specifiche clausole prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza del contratto. In tali limitati fini il pensionato è considerato, mediante una fictio iuris, come ancora in servizio. Ciò in deroga al criterio di determinazione della pensione fondato sulla retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di servizio, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, come già affermato dalla stessa Sezione (sentenze n. 466/2023 e n. 599/2023).
Il giudice ribadisce che nell’ordinamento non esiste una norma o un principio generale che imponga l’automatica estensione al personale in quiescenza dei benefici conferiti al personale in servizio, in difetto di specifiche clausole contrattuali. Nel caso esaminato rilevano l’art. 64 del CCNL, che incrementa gli stipendi tabellari secondo gli importi e le decorrenze della Tabella A, e l’art. 65 del medesimo CCNL. Quest’ultimo, al comma 1, stabilisce che gli incrementi hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico che rinviano allo stipendio tabellare e, al comma 2, prevede che nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto le misure e gli incrementi hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Accertato che il ricorrente è cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale 2016-2018, la Corte conclude che tutti i benefici economici previsti dal CCNL devono essergli integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento definitivo.
Quanto alla richiesta dell’INPS di cessazione della materia del contendere, la Corte rileva che il ricorrente si è opposto, asserendo di non aver ricevuto il pagamento degli arretrati. Non essendovi accordo sui pagamenti intervenuti, il giudice deve pronunciarsi nel merito. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento e agli eventuali arretrati. Le spese sono compensate integralmente, stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e il diligente adempimento dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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