Accantonamenti extra bilancio e criticità contabili nel controllo sui bilanci ATS (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 266 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, l’accantonamento extra bilancio di parte del fondo rischi integra una violazione dei principi contabili, dovendo la stima dei rischi essere operata integralmente nel bilancio dell’ente, in applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. g), d.lgs. 118/2011 e dell’OIC 31. La mancata rilevazione dei ratei e risconti e l’impropria collocazione delle sopravvenienze attive e passive alterano la rappresentazione veritiera della gestione. Il risultato d’esercizio costantemente pari a zero, conseguito mediante reiterate rimodulazioni dei movimenti contabili e di cassa tra ente sanitario e Regione, è incompatibile con l’autonomia di bilancio e con la distinta personalità giuridica dell’ente, non consentendo alcuna valutazione dell’attività in termini di efficienza ed efficacia.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo esamina i bilanci d’esercizio 2022 e 2023 dell’ente sanitario, le note integrative, le relazioni del Direttore generale e le relazioni del Collegio sindacale. L’istruttoria si estende a molteplici profili di gestione, tra cui il finanziamento sanitario, i rapporti di credito e debito verso la Regione e le aziende sanitarie, i contributi vincolati, il personale, gli accantonamenti per rischi, i cespiti e le rimanenze.

La questione approda all’adunanza pubblica per la verifica della corretta rappresentazione contabile delle poste di bilancio e dell’osservanza dei principi contabili nella determinazione degli accantonamenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che i bilanci esaminati, come il bilancio 2024, chiudono con un risultato d’esercizio pari a zero. La Sezione rileva come le disponibilità liquide subiscano oscillazioni rilevanti nel triennio, con una forte contrazione nel 2024, e come il valore della produzione cresca mentre i costi lo superino costantemente.

Sul fronte degli accantonamenti, l’ente ha collocato parte del fondo rischi al di fuori del bilancio, riconducendo gli accantonamenti relativi al contenzioso con gli operatori privati accreditati alla sede regionale. La Sezione richiama l’art. 29, comma 1, lett. g), d.lgs. 118/2011 e l’OIC 31 per affermare che la stima del fondo deve essere operata integralmente nel bilancio dell’ente.

Quanto ai ratei e risconti attivi e passivi, i bilanci li espongono sempre pari a zero, pur in presenza di voci che ordinariamente li generano, quali fitti attivi e passivi, premi assicurativi e canoni di noleggio. L’ente ha comunicato che solo dal 2025 rileverà tali poste in conformità ai principi contabili.

Analoghe perplessità riguardano le sopravvenienze attive e passive, collocate dalla Regione su entrambi i versanti del conto economico per svincolare quote dalla gestione sanitaria accentrata. La Sezione dubita della riconducibilità di tali operazioni alla nozione di sopravvenienza, rilevando anche l’incongruenza di una posta relativa al 2023 indicata come sopravvenienza.

Infine, il Collegio accerta la mancata verifica a campione dell’esistenza fisica degli inventari nel 2022 e nel 2023, raccomandando la puntuale rilevazione inventariale e il corretto smaltimento delle giacenze scadute. La Sezione raccomanda inoltre l’osservanza dei principi contabili, il monitoraggio dei progetti PNRR-PNC e la definizione dei rapporti finanziari con la Regione, disponendo la trasmissione della deliberazione agli organi indicati e la sua pubblicazione ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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