Indebita percezione certificati bianchi per interventi mai realizzati danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 138 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società qualificata come ESCo che ottiene ed immette sul mercato titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi) sulla base di progetti di efficientamento energetico mai realizzati pone in essere una condotta illecita che integra il presupposto della responsabilità amministrativa patrimoniale. I titoli di efficienza energetica, pur non incorporando di per sé il diritto ad un contributo pubblico, attestano l’investitura del privato di funzioni pubblicistiche e consentono di equiparare il soggetto che li acquisisce ad un pubblico funzionario, con conseguente imposizione di obblighi di servizio. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione passiva della società e del suo amministratore, che rispondono in solido del danno erariale per la violazione della disciplina in materia di risparmio energetico, a tutela dell’interesse pubblico ambientale. La presentazione al GSE di dati non veritieri, attestanti interventi mai avvenuti, integra l’elemento oggettivo e quello psicologico della responsabilità, qualificabile a titolo di dolo intenzionale.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiamato in giudizio una società operante come ESCo e il suo amministratore unico, in proprio e nella qualità, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno di euro 1.028.804,61. La somma corrisponde al profitto ricavato dalla cessione sul mercato gestito dal GME di certificati bianchi, emessi dal GSE a fronte di progetti di efficientamento energetico – installazione di collettori solari e caldaie ad alto rendimento – che, secondo l’accusa, non sarebbero mai stati realizzati.

La segnalazione era giunta dalla Guardia di Finanza, all’esito di verifiche avviate sul portale telematico del GSE. La Procura contabile aveva contestato la condotta illecita sia alla società sia al suo legale rappresentante, ravvisando il dolo nell’ottenimento di titoli non spettanti mediante documentazione ideologicamente falsa. I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti ed è stata dichiarata la loro contumacia.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la disciplina dei certificati bianchi, introdotta dal D.M. 20 luglio 2004 e poi integrata dai DD.MM. 28 dicembre 2012 e 11 gennaio 2017. I distributori di energia devono raggiungere obiettivi di risparmio energetico; in alternativa possono accedere ai risparmi conseguiti dai soggetti volontari (ESCO), mediante l’emissione di TEE. Il titolo presuppone necessariamente l’effettivo realizzo del risparmio energetico: in difetto, esso rimane sine causa ed è ripetibile.

La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione di Appello (Corte dei conti, Sez. App. II, n. 274/2023) secondo cui i TEE consentono di equiparare il soggetto che li acquisisce a un pubblico funzionario, e la pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, n. 2671 dell’11 aprile 2022 sulla struttura del mercato. La società convenuta, pur non essendo destinataria diretta del contributo, si è intromessa nello schema pubblicistico di erogazione, beneficiando del rilascio dei titoli e della loro monetizzazione.

Dalle indagini emerge che la sede della società coincideva con lo studio di un professionista, privo di qualunque documentazione istruttoria; che in contabilità non risultano acquisti di collettori solari o caldaie; che tutti gli installatori indicati hanno dichiarato di non aver mai conosciuto la società; che alcuni clienti partecipanti erano deceduti prima della data dichiarata degli interventi. Tali elementi comprovano che gli interventi non sono stati realizzati.

La condotta integra l’elemento oggettivo della responsabilità erariale per violazione della disciplina del d.lgs. n. 28/2011, che persegue l’interesse pubblico della tutela ambientale. L’antigiuridicità deriva dalla presentazione al GSE di dati non veritieri per l’indebito accesso agli incentivi. L’elemento psicologico è ravvisato nel dolo intenzionale, consistente nell’ottenimento di titoli cui non si aveva diritto per l’inesistenza degli interventi. La domanda è pertanto accolta, con condanna solidale al pagamento di euro 1.028.804,61, oltre rivalutazione e interessi, e conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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