Parifica del conto giudiziale quale presupposto processuale del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 28 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In vigenza del codice di giustizia contabile la parifica dell’amministrazione interessata costituisce presupposto processuale imprescindibile del giudizio di conto. Il deposito del conto è intestato all’amministrazione e deve avvenire previa parificazione, sicché solo con il deposito del conto parificato si perfeziona la costituzione in giudizio dell’agente contabile. Il giudizio avviato con deposito di conti privi di attestazione di parifica è improcedibile e non è sanabile dalla produzione tardiva della parifica, ancorché questa sia stata tempestivamente emessa. Le determine di regolarità contabile riferite ai soli agenti contabili interni e al tesoriere non tengono luogo di parifica per i concessionari alla riscossione delle entrate comunali, soggetti a disciplina autonoma.

Il Fatto

Un concessionario alla riscossione di tributi comunali, agente contabile di un Comune, depositava undici conti giudiziali relativi agli esercizi dal 2018 al 2023. I conti, benché sottoscritti dall’agente, erano privi dell’attestazione di regolarità contabile e di concordanza con le scritture dell’amministrazione, adempimento in cui si sostanzia la parifica.

Il magistrato istruttore, con relazione unificata, prospettava la improcedibilità del giudizio, non consentendo il codice di giustizia contabile la regolarizzazione già ammessa dal previgente regolamento di procedura. L’Ufficio di Procura, con memoria e in udienza, ribadiva le conclusioni. Il Comune produceva in corso di causa le determine di regolarità contabile adottate annualmente dal responsabile del servizio finanziario. Nessuno comparve per l’agente contabile e per l’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura della parifica, qualificata come dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture in possesso dell’amministrazione, finalizzata a garantire veridicità e certezza del conto da esaminare in sede giudiziaria. Ne è indiscussa la funzione di atto di certazione che necessariamente accede al conto da giustiziare, come affermato dalle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020. L’adempimento è imposto dall’art. 168 del r.d. n. 827/1924, applicabile agli enti locali tramite il richiamo dell’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000, e per i concessionari dalla riscossione dal punto 4.2 del Principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011.

La questione riguarda il quando della parifica ai fini della regolare instaurazione del giudizio. Il Collegio le attribuisce il rilievo di requisito perfezionativo del deposito e dunque del giudizio. L’art. 139, comma 2, cgc distingue gli obblighi di presentazione del conto, ricadenti sul contabile, da quelli di deposito, intestati all’amministrazione, che vi procede solo dopo la fase di verifica e previa parificazione. In coerenza, i commi 1 e 3 dell’art. 140 cgc richiedono il deposito del conto “munito dell’attestazione di parifica”.

Rafforza l’assunto l’art. 145, comma 3, cgc, che impone al relatore di verificare la parificazione prima dell’esame del conto, escludendo l’acquisizione in istruttoria già contemplata dall’art. 28 del r.d. n. 1038/1933, abrogato dall’art. 4 dell’allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016. Non vi è spazio per la regolarizzazione mediante produzione tardiva: l’inesistenza di un presupposto processuale all’avvio inficia in modo insanabile la valida incardinazione del giudizio.

Quanto alle determine prodotte dal Comune, la Sezione le ritiene inidonee a tener luogo di parifica. Pur astrattamente equipollenti, esse sono riferite ai soli agenti contabili interni e al tesoriere, figure disciplinate dagli artt. 95 e 233 TUEL, tra le quali non rientra automaticamente il concessionario alla riscossione. La qualità di agente contabile si acquisisce per il fatto di condurre una gestione contabile pubblica, anche a prescindere dall’esistenza di un formale titolo legittimante (Cass. Civ. S.U. n. 21871/2019, n. 5978/2022). La duplicità di disciplina dettata per gli agenti degli enti locali conferma la distinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *