Ricusato il visto sulla proroga tecnica disposta senza gara già bandita (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 167 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di un contratto pubblico, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, è legittima solo se ricorrono congiuntamente determinati presupposti: il suo carattere eccezionale e temporaneo, l’assenza di ritardi imputabili all’amministrazione nell’indizione della nuova procedura e l’avvenuto bandimento della gara per la selezione del nuovo affidatario. Il dato testuale del “tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura” implica che la nuova gara debba essere stata almeno indetta al momento della proroga, non essendo sufficienti le mere attività prodromiche come l’avvio di una manifestazione di interesse per la nomina del RUP. L’eventuale attesa di progetti migliorativi da parte del gestore uscente non giustifica il ritardo, trattandosi di circostanza prevedibile che non esonera l’amministrazione dal predisporre tempestivamente la nuova gara.
Il Fatto
Il Provveditorato regionale per la Calabria del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dopo l’aggiudicazione di una gara per la ristorazione collettiva nelle mense della Polizia penitenziaria, aveva stipulato con la medesima società due contratti biennali. In prossimità della scadenza, con decreto del novembre 2025, l’amministrazione disponeva una proroga tecnica di sei mesi per entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. Il successivo decreto di approvazione della proroga veniva trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il controllo preventivo di legittimità.
L’Ufficio di controllo formulava rilievi, chiedendo chiarimenti sulla legittimità della proroga, evidenziando la tardività dell’indizione della nuova gara e uno scostamento nei prezzi rispetto al contratto originario. L’amministrazione forniva risposta e, in vista dell’adunanza, trasmetteva memorie per illustrare le ragioni dei ritardi e delle variazioni di spesa.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha esaminato i presupposti di legittimità della proroga tecnica, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile e amministrativa. Ha sottolineato che la norma di cui all’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, nel prevedere la proroga “per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura”, implica che la nuova gara debba essere quantomeno bandita, quale conseguenza di un’attività amministrativa tempestiva.
Nel caso di specie, alla data della proroga e alla scadenza dei contratti, la nuova procedura non era stata ancora indetta: la pubblicazione del bando era avvenuta solo successivamente, a proroga già in corso. Il collegio ha escluso che le attività propedeutiche all’indizione, come la manifestazione di interesse per il RUP, potessero qualificare la procedura come “in corso”.
Quanto ai ritardi, la Corte li ha ritenuti imputabili all’amministrazione: l’attesa di un progetto migliorativo del gestore uscente era una circostanza prevedibile, che avrebbe dovuto indurre a predisporre anticipatamente la documentazione di gara. Anche l’avvicendamento dei Provveditori è stato considerato un evento fronteggiabile con ordinarie cautele.
La Corte ha quindi ritenuto che la proroga fosse illegittima, perché disposta in assenza di una procedura di gara già bandita e a causa di ritardi imputabili all’amministrazione. Alla luce di tale accertamento, è risultato assorbito l’esame dei profili economici relativi al lotto n. 1.
In conclusione, la Sezione ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto di approvazione della proroga.
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Nota della Redazione
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