Conto irregolare per violazione della sequenza parifica-approvazione non sanabile dall’emergenza Covid (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 212 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si configura come procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare la regolarità delle gestioni degli agenti contabili dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. La qualità di agente contabile sorge per il solo fatto di maneggiare denaro pubblico, a prescindere dalla natura del rapporto con l’amministrazione, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale. La regolarità del conto postula il rispetto della sequenza procedimentale che vede la parificazione quale attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto all’approvazione del conto, la quale deve a sua volta precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio, secondo lo schema tipico dell’art. 139 c.g.c.; l’inversione di tale sequenza integra un elemento oggettivo di irregolarità del conto, non sanabile da circostanze eccezionali che valgano solo a escludere l’imputabilità soggettiva all’agente. La presentazione del conto entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, anziché da quello, anticipato, di cessazione della gestione, non costituisce autonoma ragione di irregolarità quando l’atto di nomina non menzioni l’ipotesi di cessazione anticipata e l’agente abbia fatto legittimo affidamento, in buona fede, sul termine ordinario.

Il Fatto

La società, quale concessionario esterno del servizio di riscossione mediante apparecchiature automatiche dei proventi da ticket sanitari di un’Azienda Ospedale, rendeva il conto giudiziale per il periodo 1° gennaio – 12 giugno 2019, data in cui, a seguito di nuova aggiudicazione, subentrava altro operatore. Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto, rilevando plurimi profili critici: la tardiva presentazione rispetto al termine di sessanta giorni dalla cessazione della gestione; lo sfasamento temporale tra parifica, approvazione del conto e approvazione del bilancio di esercizio; il mancato riscontro dell’annotazione del riversamento di una somma riferita alle riscossioni di fine dicembre 2018; la discrasia tra scritturazioni mensili e quietanze; l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prescritta dal secondo comma dell’art. 139 c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la natura del giudizio di conto, richiamando la giurisprudenza costituzionale e contabile, e rammenta che chiunque maneggi denaro pubblico assume la qualità di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, la cui funzione è dimostrare in termini puntuali e verificabili la piena corrispondenza tra somme riscosse e riversate, senza che sia sufficiente l’esposizione di dati aggregati o la mera attestazione di quadratura complessiva.

Quanto al primo profilo, il Collegio ritiene che lo sfasamento temporale tra la parifica, intervenuta dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, sia di per sé idoneo a fondare la dichiarazione di irregolarità del conto. La parificazione è attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto all’approvazione del conto, e la sequenza risulta nel caso di specie invertita. L’eccezionale carico di attività amministrative connesso all’emergenza Covid-19 vale a spiegare lo sfasamento e a escludere l’imputabilità soggettiva all’agente, ma non è idoneo a sanare l’anomalia procedimentale in sé considerata, che integra un elemento oggettivo di irregolarità.

Quanto alla tardiva presentazione, la Sezione rileva che l’atto di nomina non recava menzione dell’ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico e che l’agente ha fatto legittimo affidamento, in buona fede, sul termine ordinario decorrente dalla chiusura dell’esercizio solare; il rilievo si affianca, comunque, quale ulteriore indice del mancato rispetto delle cadenze procedimentali. Le ulteriori criticità — la mancata annotazione in apertura della somma riferita ai riversamenti di fine dicembre 2018, la discrasia tra chiusure contabili e quietanze, l’eccedenza di cassa — pur rilevanti sul piano della rappresentatività formale del conto, non rivelano un’alterazione sostanziale della gestione, trovando puntuale giustificazione nella documentazione contabile.

La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è infine irregolarità non riferibile all’agente contabile, ma all’amministrazione, la quale dovrà provvedere per il futuro. Il Collegio dichiara pertanto il conto irregolare, pur in assenza di ammanchi e di statuizioni di condanna a carico dell’agente, con conseguente nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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