Indebito arricchimento, la non contestazione non prova il presupposto oggettivo (Cass. civ. Sez. III n. 24932 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., il presupposto oggettivo — costituito dal carattere non dovuto del pagamento — deve essere provato da chi agisce in restituzione, non potendosi ritenere assolto tale onere in forza della mera non contestazione del convenuto. Il giudice di merito che fondi l’accoglimento della domanda sulla pretesa mancata contestazione del presupposto oggettivo, in presenza di una puntuale e specifica difesa del convenuto sul punto, applica falsamente l’art. 115 cod. proc. civ. ed incorre in vizio di motivazione censurabile in cassazione. La censura che deduca la cattiva applicazione del principio di non contestazione è riqualificabile, ai fini dell’ammissibilità, come violazione di norma processuale, non essendo richiesta l’esatta indicazione dell’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ..

Il Fatto

Un professionista, incaricato dal curatore di una procedura fallimentare, era stato convenuto in giudizio da un soggetto che aveva partecipato a una vendita competitiva, con azione ex art. 2033 cod. civ. per la ripetizione di somme asseritamente poste indebitamente a suo carico.

Il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di difetto di titolarità passiva e qualificando il professionista come ausiliario del fallimento. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva il gravame, ritenendo il professionista unico legittimato passivo e condannandolo alla restituzione. Il soccombente ricorreva in cassazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva accertato il carattere indebito dei pagamenti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il thema decidendum è ormai circoscritto alla sola prova del carattere indebito dei pagamenti, essendo la questione della legittimazione passiva divenuta irretrattabile tra le parti per scelta processuale delle stesse.

Esaminando il secondo motivo, il Collegio rileva che una motivazione sul presupposto oggettivo della condictio indebiti è effettivamente presente nella sentenza impugnata: la pretesa non contestazione del presupposto da parte del ricorrente. Quest’ultimo però nega recisamente di non aver contestato.

Si impone pertanto una riqualificazione del motivo come denuncia di una cattiva applicazione del principio di non contestazione. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013, secondo cui l’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. non impone la formale ed esatta indicazione dell’ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., ma solo una chiara esposizione delle ragioni della censura.

Nella specie la volontà del ricorrente è quella di lamentare di aver effettivamente contestato il presupposto oggettivo, con censura rispettosa anche dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., avendo riprodotto dettagliatamente le difese svolte nei gradi di merito, come confermato da Sez. 6-3, ord. n. 12840 del 2017 e da Sez. 3, ord. n. 15058 del 2024.

In presenza di una puntuale contestazione, la sentenza impugnata ha dunque falsamente applicato l’art. 115 cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto accolto nei termini precisati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese.

Nota della Redazione

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