Conflitto di interessi del socio nell’approvazione del compenso agli amministratori (Cass. civ. Sez. I n. 10889 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle delibere assembleari di s.r.l., il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ. presuppone che il socio sia portatore, con riferimento alla singola delibera, di un interesse non riconducibile al contratto sociale e di un contrapposto interesse comune ai soci, tale da non poter realizzare l’uno senza sacrificare l’altro. La delibera è invalida solo se assunta con il voto determinante del socio in conflitto e idonea a cagionare un danno alla società. Ne consegue che la determinazione del compenso dell’amministratore non è invalida per il solo fatto di essere stata adottata con il voto determinante dell’amministratore-socio, se non risulta pregiudicato l’interesse sociale. La valutazione sulla sussistenza del danno e sulla sproporzione dei compensi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.

Il Fatto

Un ente locale, socio di minoranza di una società a responsabilità limitata concessionaria del servizio di farmacia comunale, impugna le delibere adottate dall’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, deducendo il conflitto di interessi del socio privato di maggioranza ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ. L’ente locale sostiene che la parte privata, per il tramite dei propri amministratori presenti in assemblea, abbia votato per il mantenimento dei compensi degli amministratori in contrasto con l’interesse sociale alla conservazione dell’integrità del capitale.

Il Tribunale respinge la domanda e la Corte di appello di Bari conferma la decisione, escludendo il conflitto di interessi, la sproporzione dei compensi e il pregiudizio sociale. L’ente locale propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie dell’art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., che richiede tre elementi: l’esistenza di una situazione di conflitto tra socio e società, la decisività del voto espresso e la potenziale dannosità della delibera per gli interessi sociali. Il conflitto va accertato non in astratto, ma con riferimento alla singola delibera, e sussiste quando l’interesse del socio non è in alcun modo riconducibile al contratto sociale e si contrappone a uno degli interessi comuni ai soci.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7279 del 2023; Cass. n. 27387 del 2005), la Corte precisa che la duplicità di interessi deve essere tale per cui il socio non possa realizzare l’uno senza sacrificare l’altro. Il mero conseguimento di un vantaggio personale non integra di per sé un pregiudizio all’interesse sociale (Cass. n. 3312 del 2000). In particolare, la delibera che determina il compenso dell’amministratore non è invalida per il solo fatto di essere stata adottata con il voto determinante dell’amministratore-socio, se non risulta pregiudicato l’interesse sociale (Cass. n. 28748 del 2008).

Nel caso concreto, la Corte rileva che la Corte territoriale ha accertato l’insussistenza del conflitto, valorizzando la riduzione del compenso degli amministratori disposta in ragione delle difficoltà economiche della società. Quanto alla dedotta sollecitazione ad alienare la quota pubblica, la Corte esclude che sia decisiva, avendo il giudice di merito accertato che il socio privato si è limitato a chiedere l’indizione di una gara a evidenza pubblica, con esito incerto.

Il secondo motivo, relativo alla mancata nomina dell’organo di controllo, è inammissibile, perché investe l’accertamento del danno riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è inammissibile per la definitività della ratio decidendi non censurata (Cass. Sez. Un. n. 7931 del 2013; Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 3633 del 2017). Il quarto motivo è inammissibile perché aggredisce un passaggio privo di ratio decidendi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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