Nova la questione sull’accollo interno se non dedotta nei gradi di merito (Cass. civ. Sez. III n. 24930 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione giuridica che implichi un accertamento di fatto e che non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente che la introduca ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., il motivo costruito su un atto negoziale di cui non si trascriva il contenuto, non se ne indichi la collocazione tra gli atti del giudizio e non se ne segnali la produzione nel fascicolo di merito. Il ricorso incidentale condizionato che investa questioni dichiarate assorbite è inammissibile per carenza di interesse, difettando la soccombenza.

Il Fatto

Una struttura sanitaria aveva conferito a due professionisti l’incarico di promuovere opposizione a decreto ingiuntivo. Definito il giudizio con riduzione del credito azionato, i legali avevano emesso ciascuno fattura per la prestazione, importo poi saldato da un ente territoriale nell’ambito di un’iniziativa di ripiano dei disavanzi sanitari. Ritenuta l’erroneità delle fatture, la struttura sanitaria aveva chiesto la ripetizione dell’eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, assumendo la natura congiunta dell’incarico.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ravvisando un accordo transattivo autorizzato con delibera regionale. La Corte d’appello aveva confermato, rilevando il difetto di legittimazione attiva della struttura, poiché il pagamento di cui si chiedeva la restituzione era stato eseguito da un terzo. Avverso tale pronuncia la struttura ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; i professionisti hanno resistito con controricorsi e ricorsi incidentali condizionati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per una pluralità di ragioni concorrenti. La tesi dell’esistenza di un accollo interno — o di una delegatio solvendi — in forza della quale l’ente regionale avrebbe provveduto al pagamento, e che escluderebbe la legittimazione del solvens all’azione ex art. 2033 cod. civ., costituisce questione nuova. Di essa non v’è traccia né nella sentenza impugnata né nell’atto d’appello, dove si discuteva soltanto dell’impossibilità di configurare una transazione per difetto dei requisiti della res dubia e delle reciproche concessioni.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui il ricorrente che proponga in legittimità una questione non trattata dal giudice di merito deve allegarne l’avvenuta deduzione e indicare l’atto in cui vi ha provveduto, citando Cass. Sez. 2, ord. n. 2038 del 2019 e Cass. Sez. Lav., ord. n. 18018 del 2024. Non è addotta alcuna ragione per la mancata sottoposizione della questione al giudice del merito.

Il motivo è inammissibile anche sotto il diverso profilo dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.. La tesi della ricorrente è sviluppata senza indicare l’atto che avrebbe determinato la situazione giuridica invocata, senza trascriverne o riassumerne il contenuto e senza precisare in quale fase processuale sia stato prodotto. La necessità della puntuale indicazione del documento e della sua presenza negli atti di merito è ribadita dalle Sezioni Unite, ord. n. 8950 del 2022, pur nell’interpretazione non formalistica imposta dalla sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021. Né la ricorrente riproduce la delibera regionale che autorizzò il pagamento.

Quanto ai ricorsi incidentali condizionati, anch’essi sono inammissibili: essi non si dirigono contro statuizioni della sentenza di merito, ma investono questioni su cui il giudice d’appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, rispetto alle quali manca la soccombenza, presupposto dell’impugnazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 22095 del 2017; Cass. Sez. 3, sent. n. 11270 del 2020). Il rilievo prevale sul carattere condizionato delle impugnazioni.

Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra la struttura sanitaria e i due professionisti per reciproca soccombenza, e poste a carico dei ricorrenti incidentali nei confronti della Cassa di previdenza forense. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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